Cass. civ. n. 198 del 18 aprile 1986

Sezione Unite

Testo massima n. 1


Con riguardo alla sentenza che abbia liquidato le spese del processo, in favore di più parti vittoriose, in termini globali e cumulativi, deve escludersi che queste ultime possano proporre istanza di correzione, a norma degli artt. 287 e ss. c.p.c., per conseguire un riconoscimento separato di dette spese, sotto il profilo del carattere autonomo e distinto delle rispettive posizioni processuali, implicando ciò la denuncia di un errore di giudizio e non di un mero errore materiale.

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