Cass. civ. n. 1141 del 23 marzo 1977
Testo massima n. 1
Il giudice del merito può rilevare d'ufficio, in base alle prove esistenti nel processo, la mancata conclusione del contratto per difetto d'incontro dei reciproci consensi, trattandosi della verifica dell'inesistenza di un elemento del diritto dedotto in giudizio e non dell'accertamento di un contro-diritto, materia di eccezione in senso proprio.