Cass. civ. n. 3683 del 30 maggio 1986
Testo massima n. 1
Nelle controversie individuali di lavoro ed in relazione al giudizio di primo grado, ancorché una sanzione di decadenza si trovi espressamente comminata dall'art. 416 c.p.c. soltanto per il convenuto che non indichi nella memoria difensiva specificamente i mezzi di prova quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare, identica sanzione opera anche nei confronti del ricorrente che non assolva siffatto onere di specificazione nonché di produzione di prove documentali contestualmente al deposito dell'atto introduttivo del giudizio, giusto il combinato disposto degli artt. 414 e 420 c.p.c., dal quale emerge, sia pure indirettamente, il carattere cogente e perentorio dell'onere stesso.
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