Cass. civ. n. 2785 del 3 giugno 1978

Testo massima n. 1


Il silenzio costituisce normalmente un fatto equivoco, e per assurgere ad elemento di prova, contro la parte nei cui confronti si invoca, occorre che la stessa sia tenuta a rispondere in base all'uso comune e al comune apprezzamento, cosa che la mancata risposta debba sicuramente ed univocamente significare adesione alla volontà manifesta dall'altra parte.

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