Cass. civ. n. 50 del 3 febbraio 1986

Testo massima n. 1


Il regolamento di competenza, costituendo un mezzo di impugnazione, mentre presuppone l'interesse ad agire, che si identifica con la soccombenza statuita con la decisione, con cui il giudice si è pronunciato, esplicitamente od implicitamente, sulla competenza, non può essere proposto in via preventiva. Pertanto, è inammissibile il regolamento di competenza che sia proposto dalla parte, la cui domanda sia stata accolta dal giudice adito, al fine di ottenere la conferma della competenza di tale giudice, ancorché la decisione dello stesso sia stata impugnata con appello della controparte pure in ordine alla relativa competenza.

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