Cass. civ. n. 71 del 10 gennaio 1986

Testo massima n. 1


Con riguardo alla querela di falso, la mancanza di indicazione degli elementi su cui viene basata la dedotta falsità e delle relative prove costituisce, ai sensi dell'art. 221, secondo comma, c.p.c., causa di nullità della querela medesima, ed osta, pertanto, ad una valutazione del suo fondamento nel merito.

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