Cass. pen. n. 50258 del 22 novembre 2023

Testo massima n. 1


AZIONE PENALE - QUERELA - IN GENERE - Reato divenuto perseguibile a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. Riforma Cartabia) - Decorso del termine per proporre la querela ex art. 85 d.lgs. citato - Contestazione suppletiva di circostanza aggravante - Possibilità - Sussistenza - Conseguente procedibilità d'ufficio del reato - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.


In tema di reati divenuti perseguibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è consentito al pubblico ministero, ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all'art. 85 del d.lgs. citato, modificare l'imputazione mediante la contestazione, in udienza, di un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha annullato la decisione di proscioglimento sul rilievo che il tribunale non aveva consentito al pubblico ministero di contestare, in via suppletiva, l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., già descritta nell'imputazione, che avrebbe reso il delitto, avente ad oggetto un bene funzionalmente destinato a pubblico servizio, procedibile d'ufficio).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 43255 del 2023

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 624 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7 PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST.
Costituzione art. 112
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 85

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