Cass. civ. n. 6536 del 28 luglio 1987
Testo massima n. 1
L'atto di riassunzione del processo dev'essere notificato a tutti i soggetti nei cui confronti si sia costituito originariamente il rapporto processuale, solo ove ricorra l'ipotesi del litisconsorzio necessario, mentre nel caso di litisconsorzio facoltativo deve riconoscersi all'attore la facoltà di riassumere il processo nei confronti di alcuni soltanto degli originari convenuti, delimitando così ad essi la riattivazione del giudizio, che si estingue nei confronti degli altri.