Cass. civ. n. 828 del 28 gennaio 1987
Testo massima n. 1
Nel nuovo rito del lavoro, la chiamata in causa di un terzo, effettuata – anche fuori dell'ipotesi di litisconsorzio necessario – dal convenuto, comporta, a norma del nono comma dell'art. 420 c.p.c., l'obbligo del giudice (cui, a differenza di quanto previsto dall'art. 269, secondo comma, c.p.c., non è concessa alcuna discrezionalità) di fissare una nuova udienza di discussione e di disporre la notifica al terzo (nel termine di cinque giorni) di tale provvedimento di fissazione nonché del ricorso introduttivo e dell'atto di costituzione (contenente detta chiamata) del convenuto. All'omissione di tali adempimenti, rilevata in sede di legittimità, consegue la cassazione sia della sentenza di appello che di quella del giudice di primo grado, al quale la causa dev'essere rinviata ai sensi dell'art. 383, terzo comma, c.p.c. (Nella specie, l'Inps, convenuto dal lavoratore per il pagamento di assegni familiari, aveva proposto istanza di chiamata in causa della ditta datrice di lavoro, quale unica obbligata al pagamento stante il già effettuato «conguaglio»).
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