Cass. civ. n. 3714 del 1 giugno 1988
Testo massima n. 1
Quando la ratifica di un contratto debba essere fatta per iscritto, tale atto può essere costituito dall'atto introduttivo del giudizio — notificato alla controparte e sottoscritto dalla parte o da chi, per procura ad litem, la rappresenti — con il quale si chieda l'esecuzione del contratto medesimo o la sua risoluzione.
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