Art. 1399 – Codice civile – Ratifica

Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, il contratto può essere ratificato dall'interessato [1188, 1444, 1711, 1890, 2032, 2822], con l'osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso.

La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi.

Il terzo e colui che ha contrattato come rappresentante possono d'accordo sciogliere il contratto prima della ratifica.

Il terzo contraente può invitare l'interessato a pronunciarsi sulla ratifica assegnandogli un termine, scaduto il quale, nel silenzio, la ratifica s'intende negata.

La facoltà di ratifica si trasmette agli eredi.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 21348/2025

Nel caso in cui non sia stata disposta la distrazione delle spese di lite, il difensore non è legittimato ad intimare il precetto per il pagamento dei compensi professionali, in quanto privo del diritto di procedere ad esecuzione forzata, senza che, al riguardo, possa rilevare l'eventuale "ratifica ex tunc" da parte dell'assistito, atteso che la ratifica rende valido un atto compiuto, da chi non ne aveva il potere, per conto dell'apparente rappresentato e avvalendosi di un diritto proprio di quest'ultimo, ma non può valere a trasferire il diritto dell'effettivo titolare in capo a colui che quell'atto ha invalidamente posto in essere in proprio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato nullo il precetto intimato dal difensore per le spese processuali liquidate in sentenza in favore della sua assistita, senza che ne fosse stata disposta la distrazione ex art. 93 c.p.c., nonostante la cliente si fosse costituita nel relativo giudizio di opposizione, dichiarando di ratificare l'operato del proprio legale).

Cass. civ. n. 12843/2024

La ratifica dell'operato del falsus procurator può essere compiuta anche dal difensore in sede processuale, purché la procura alle liti a questo conferita includa il potere di disporre del diritto in contesa, potere non desumibile dalla formula di stile secondo cui il mandato comprende "ogni più ampia facoltà di legge".

Cass. civ. n. 7864/2024

Coloro che si siano ingeriti nella gestione sociale, in assenza di una qualsivoglia investitura da parte della società, possono esserne considerati amministratori di fatto, a meno che non risulti che abbiano compiuto atti gestori solo occasionali, con la conseguenza che, ai fini dell'opponibilità degli atti compiuti dal gestore alla società gerita, non è necessaria la ratifica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso fosse necessaria una ratifica della società gerita allo scopo di renderle opponibile il verbale di accettazione senza riserve di un'opera commissionata, sottoscritto dall'amministratore di fatto).

Cass. civ. n. 3265/2024

Nell'ipotesi di stipulazione di un contratto a cui sia stata apposta la firma apocrifa del legale rappresentante della società, non ricorre la fattispecie del falsus procurator, in quanto quest'ultima presuppone che lo stipulante abbia agito come rappresentante della parte senza esserlo - ossia che sia stato esercitato il potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui, in difetto del suo effettivo conferimento -, e non già che questi abbia falsificato la firma della parte, apponendovi indebitamente la sua sottoscrizione, anziché la propria, con la conseguenza che, non ricorrendo i presupposti per la ratifica ex art. 1399 c.c., il contratto stesso deve ritenersi nullo per difetto del consenso.

Cass. civ. n. 5479/2023

Il contratto a cui sia stata apposta la firma apocrifa del legale rappresentante della società apparentemente firmataria è privo di effetti nei confronti della società stessa, ma può essere recepito nella sua sfera giuridica, in applicazione analogica del disposto dell'art. 1399 c.c., qualora questa, a mezzo di atti o comportamenti concludenti, provenienti dal legale rappresentante dotato di adeguati poteri rappresentativi, manifesti univocamente la volontà di avvalersene. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto che la polizza fideiussoria, recante la firma apocrifa del legale rappresentante della società garantita, spiegasse effetti nei confronti della società, che la aveva fatta propria producendola al Ministero per ottenere una agevolazione sotto forma di finanziamento).

Cass. civ. n. 28753/2018

La disciplina del negozio concluso da un rappresentante senza poteri si applica anche alla rappresentanza organica degli enti pubblici, poiché l'organo competente ad esprimere la volontà dell'ente può procedere alla ratifica del contratto sottoscritto dal "falsus procurator", per la quale è richiesta la forma scritta "ad substantiam", trattandosi di un contratto della P.A. Detta ratifica non deve necessariamente risultare da un atto che manifesti espressamente la volontà del "dominus", potendo questa pure desumersi implicitamente da altro atto, comunque redatto per iscritto, che, formato per fini consequenziali alla stipula del contratto ratificato, esprima in modo inequivoco una volontà incompatibile con quella di rifiutare l'operato del rappresentante senza potere, da valutarsi in base ad un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da idonea motivazione. (Fattispecie relativa a un contratto di patrocinio legale).

Cass. civ. n. 2403/2016

La ratifica sana, con efficacia retroattiva, il difetto di potere rappresentativo del "falsus procurator" e tale regime giuridico, in mancanza di clausole o condizioni che ne conformino diversamente l'efficacia, non è modificabile in via interpretativa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, in ipotesi di sostituzione del socio accomandatario di una s.a.s., la comunicazione ai terzi di tale sostituzione, con contestuale assunzione, ad opera del nuovo legale rappresentate, delle obbligazioni contratte sino a quel momento dal precedente amministratore, abbia prodotto effetti fin dalla sostituzione stessa e non, come ritenuto dalla corte di merito, solo dalla sua avvenuta comunicazione).

Cass. civ. n. 5906/2015

La ratifica dell'operato del rappresentante senza potere ex art. 1399 cod. civ. si estende all'intero contratto, comprese le clausole vessatorie (nella specie, di deroga alla competenza per territorio), non potendosi scindere arbitrariamente il contenuto della ratifica, ipotizzandone l'operatività per certe clausole e non per altre.

Cass. civ. n. 12308/2011

La ratifica di un contratto per il quale la legge prevede la redazione per iscritto "ad substantiam" (nella specie, contratto preliminare di compravendita immobiliare) può anche essere contenuta in un atto avente formale diverso contenuto, ma non può essere desunta da una serie di condotte o documenti complessivamente indicati come convergenti verso la dimostrazione dell'avvenuta ratifica, perché in questa ipotesi si tenderebbe a fornire non la prova indiretta, ma quella per presunzioni, espressamente vietata dall'art. 2729, secondo comma, c.c..

Cass. civ. n. 2572/2011

La ratifica dell'operato del "falsus procurator", pur non richiedendo l'impiego di formule particolari, per considerarsi validamente effettuata in osservanza del disposto di cui all'art. 1399, comma primo, c.c., non solo deve rispondere agli stessi requisiti di forma richiesti per l'atto posto in essere, ma deve provenire dal "dominus". Ne consegue che, ove, nel corso di un giudizio per l'esecuzione di forma specifica ex art. 2932 c.c. di un contratto preliminare di compravendita immobiliare, l"'electio amici" sia stata formulata dal solo procuratore e difensore munito di una semplice procura alle liti rilasciata ex art. 83 c.p.c., idonea ad abilitare al compimento dei soli atti processuali e non anche a disporre, sul piano sostanziale, del diritto in contesa, l'atto resta privo di efficacia in assenza di una chiara ed univoca manifestazione di volontà del "dominus", portata alla conoscenza della controparte, da cui desumersi l'intenzione di approvare l'atto compiuto dal "falsus procurator" e di farne propri i relativi effetti.

Cass. civ. n. 14618/2010

Il negozio concluso dal "falsus procurator" costituisce una fattispecie soggettivamente complessa a formazione successiva, la quale si perfeziona con la ratifica del "dominus", e, come negozio "in itinere" o in stato di pendenza (però suscettibile di perfezionamento attraverso detta ratifica), non è nullo, e neppure annullabile, bensì inefficace nei confronti del "dominus" sino alla ratifica di questi; tale (temporanea) inefficacia non è rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione di parte e la relativa legittimazione spetta esclusivamente allo "pseudo-rappresentato", e non già all'altro contraente, il quale, ai sensi dell'art. 1398 c.c., può unicamente chiedere al "falsus procurator" il risarcimento dei danni sofferti per aver confidato senza propria colpa nella operatività del contratto.

Cass. civ. n. 21229/2010

Quando la procura alle liti è redatta in calce o a margine di un atto processuale, le dichiarazioni di portata negoziale che siano incluse in tale atto vanno attribuite alla parte, dal momento che con la sottoscrizione della procura essa le fa proprie, sicché esso può fungere anche da ratifica dell'operato del "falsus procurator".

Cass. civ. n. 27399/2009

Il negozio compiuto dal "falsus procurator" non è invalido, ma soltanto "in itinere", ovvero a formazione successiva, sicché il "dominus" può ratificare e fare propri gli effetti del negozio concluso in suo nome con effetti retroattivi. La ratifica è una dichiarazione di volontà unilaterale, che deve rispettare la forma prescritta per il contratto concluso dal "falsus procurator", ed ha carattere ricettizio, richiedendo, per produrre effetto, la notifica o la comunicazione all'altro contraente.

Cass. civ. n. 11509/2008

La ratifica del negozio concluso dal falsus procurator se la forma scritta è per lo stesso richiesta ad probationem può avvenire anche per facta concludentia purché risultanti da atti scritti. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito rilevandone la correttezza della motivazione con cui era stato ritenuto che le ricorrenti avevano validamente ratificato la transazione intervenuta con la società assicuratrice e il falsus procurator atteso che l'atto di transazione e quietanza aveva un univoco significato abdicativo di qualsivoglia iniziativa giudiziale relativa al sinistro di cui si discuteva in causa e che la riscossione della somma, risultante dalla ricevuta di versamento di una banca, era avvenuta a saldo, in esecuzione dell'atto di transazione).

Cass. civ. n. 24571/2006

La ratifica di un contratto, il quale — in relazione al suo oggetto — debba rivestire la forma scritta ad substantiam deve avere lo stesso requisito di forma richiesto per il contratto, restando altrimenti irrilevante il comportamento adottato dal rappresentato.

Cass. civ. n. 24371/2006

La ratifica di un contratto, pur non richiedendo l'impiego di formule particolari, essendo sufficiente che da essa risulti in modo inequivoco la volontà del dominus di rendere operante nella propria sfera giuridica l'atto compiuto dal rappresentante senza potere, deve, tuttavia, rivestire, per considerarsi validamente effettuata in osservanza del disposto di cui all'art. 1399, comma primo, c.c., la stessa forma scritta richiesta per il contratto, onde, qualora si tratti — come nella specie — di affitto di bene immobile produttivo di durata ultranovennale, essa richiede ad substantiam la forma scritta. (La S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha confermato l'impugnata sentenza del giudice di merito che vi si era conformata, avendo escluso l'effetto di ratifica del suddetto contratto ultranovennale per facta concludentia del tipo dell'avvenuta percezione dei canoni, la cui condotta, peraltro, si sarebbe dovuta considerare costituente una mera operazione e non un negozio giuridico).

Cass. civ. n. 15699/2006

La ratifica tacita comporta che il soggetto falsamente rappresentato nel compimento del negozio si appropri della dichiarazione negoziale fatta dal falsus procurator e dei suoi effetti. Tuttavia, sia nel caso in cui la ratifica riguardi una dichiarazione negoziale unilaterale (recettizia o meno che sia), sia — ed a maggior ragione — nel caso in cui riguardi un negozio bilaterale (ad esempio un contratto), è necessario, ai fini della configurabilità della ratifica, che, rispettivamente, il controinteressato al negozio unilaterale o la parte che ha trattato con il falsus procurator nel negozio bilaterale siano posti in grado di percepire l'appropriazione, in modo da poter regolare di conseguenza il loro agire, venendo in gioco il loro affidamento. Ne consegue che non è, dunque, configurabile una fattispecie di ratifica tacita se i fatti e comportamenti che sarebbero idonei ad evidenziarla non siano stati percepiti e comunque conosciuti dal controinteressato al negozio unilaterale ratificato o dalla parte del negozio bilaterale ratificato.

Cass. civ. n. 14944/2001

I negozi stipulati, in rappresentanza di altri, da chi non abbia il relativo potere, sono privi di ogni efficacia come tali, potendo acquistarla soltanto in seguito all'eventuale ratifica da parte dell'interessato ed esclusivamente nei confronti di quest'ultimo. Tale ratifica non ha valore di convalida di negozio annullabile, costituendo, invece, un atto negoziale diretto ad immettere, con effetto retroattivo, nella sfera giuridica dell'interessato il risultato dell'attività compiuta dal rappresentante senza poteri.

Cass. civ. n. 249/1997

La ratifica del dominus, prevista dall'art. 1399 primo comma c.c., è una dichiarazione di volontà unilaterale, che deve osservare la forma prescritta per il contratto concluso dal falsus procurator, ed ha carattere recettizio; perciò, per produrre effetto, deve essere notificata o almeno comunicata all'altro contraente.

Cass. civ. n. 1539/1996

Perché, a norma dell'art. 1399 c.c., possa darsi ratifica del contratto concluso dal rappresentante senza poteri, occorre che detto contratto sia valido; infatti la mancanza di procura rileva soltanto ai fini dell'efficacia del contratto, che rimane sospesa in attesa della manifestazione di volontà del dominus..

Cass. civ. n. 78/1993

La ratifica contemplata dall'art. 1399 c.c. si riferisce alla ipotesi di chi abbia contrattato come rappresentante senza averne i poteri, o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, mentre nel caso in cui taluno senza contemplatio domini abbia agito in nome proprio e per conto altrui, tutti gli effetti del contratto si producono in capo al mandatario e nessun rapporto può costituirsi fra mandante e terzo contraente non avendo rilevanza ai sensi dell'art. 1705 c.c., l'eventuale conoscenza del mandato da parte di detto terzo.

Cass. civ. n. 3435/1991

La ratifica di un contratto concluso dal rappresentante senza poteri in nome di una costituenda società di capitali deve essere effettuata dallo stesso organo societario — quello amministrativo ovvero l'assemblea — al quale lo statuto sociale attribuisca la competenza a deliberare il compimento dello specifico negozio attuato dal rappresentante senza poteri.

Cass. civ. n. 8444/1990

Con riguardo a contratto concluso da un falsus procurator (e perciò con efficacia sospesa fino alla ratifica da parte del dominus), il termine semestrale entro il quale il creditore ha l'onere, ai sensi dell'art. 1957 c.c., di chiedere giudizialmente l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore (a pena di decadenza del suo diritto verso quest'ultimo), decorre non dalla data di scadenza dell'obbligazione, ma da quella in cui la ratifica viene portata a conoscenza del creditore, giacché la disposizione dell'art. 1399 c.c., secondo cui la ratifica dell'interessato ha effetto retroattivo, non può esplicare influenza sul termine di decadenza della fideiussione, che avendo lo scopo di evitare la colpevole inerzia del creditore verso il debitore principale, presuppone che il primo abbia la possibilità concreta ed attuale di proporre l'azione giudiziaria contro quest'ultimo.

Cass. civ. n. 3714/1988

Quando la ratifica di un contratto debba essere fatta per iscritto, tale atto può essere costituito dall'atto introduttivo del giudizio — notificato alla controparte e sottoscritto dalla parte o da chi, per procura ad litem, la rappresenti — con il quale si chieda l'esecuzione del contratto medesimo o la sua risoluzione.

Cass. civ. n. 4237/1987

La ratifica da parte dell'interessato a norma dell'art. 1399 c.c. degli atti compiuti dal falsus procurator è un atto unilaterale ricettizio e come tale consegue gli effetti che le sono propri quando l'atto stesso è portato a conoscenza dell'altro contraente mediante notificazione o quanto meno comunicazione. In mancanza, qualsiasi atto o dichiarazione dell'interessato è inidoneo ad estendere nei suoi confronti gli effetti del contratto concluso in suo nome da un terzo privo dei relativi poteri.

Cass. civ. n. 1901/1985

Con riguardo al contratto stipulato dal rappresentante senza potere, la ratifica, a norma dell'art. 1399 c.c., fa rientrare nella sfera giuridica del dominus l'operato del falsus procurator, mediante il conferimento, ex post, ma con effetto ex tunc, di quella posizione di legittimazione che avrebbe dovuto avere al momento della conclusione del negozio. La ratifica medesima, pertanto, in quanto esclusivamente rivolta ad assegnare a posteriori efficacia a detto contratto, non a costituire un nuovo vincolo contrattuale, se non può valere a sanare eventuali vizi e ragioni d'invalidità sussistenti alla data della sua stipulazione, resta insensibile, d'altra parte, alla circostanza che dopo tale stipulazione siano sopravvenute situazioni ostative a che il contratto stesso possa essere validamente concluso. Ne consegue, in caso di polizza di assicurazione contro i danni stipulata dal rappresentante senza poteri dell'assicuratore, che la ratifica di quest'ultimo, pure se intervenga dopo la scadenza del periodo di copertura assicurativa, e dopo che in tale periodo l'evento si sia verificato, è idonea a rendere efficace la polizza medesima (a suo tempo stipulata nel concorso di tutti i prescritti requisiti), e, quindi, ad obbligare l'assicuratore al pagamento dell'indennizzo.

Cass. civ. n. 4601/1983

Il negozio concluso dal falsus procurator costituisce una fattispecie soggettivamente complessa a formazione successiva, la quale si perfeziona con la ratifica del dominus, e, come negozio in itinere o in stato di pendenza (però suscettibile di perfezionamento attraverso detta ratifica), non è nullo, e neppure annullabile, bensì inefficace nei confronti del dominus sino alla ratifica di questi; tale (temporanea) inefficacia non è rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione di parte e la relativa legittimazione spetta esclusivamente allo pseudo-rappresentato, e non già all'altro contraente, il quale, ai sensi dell'art. 1398 c.c., può unicamente chiedere al falsus procurator il risarcimento dei danni sofferti per aver confidato senza propria colpa nella operatività del contratto.

Cass. civ. n. 3718/1981

Costituisce ratifica del contratto concluso dal falsus procuratola sottoscrizione dell'atto di citazione con il quale, nella consapevolezza dell'inesistenza del potere rappresentativo in capo all'autore del negozio, se ne chieda la rescissione per lesione, poiché, postulando siffatta azione il riconoscimento della valida formazione del vincolo obbligatorio, in tale sottoscrizione è insita la manifestazione inequivoca della volontà di fare proprio il contratto.

Cass. civ. n. 3020/1981

Nel caso della rappresentanza senza potere (art. 1398 c.c.), la quale presuppone pur sempre la contemplatio domini da parte del falsus procurator, la ratifica dell'attività svolta da quest'ultimo non si realizza con la semplice conoscenza che di essa abbia avuto il dominus, ma esige che tale soggetto ponga in essere una manifestazione di volontà, che deve essere portata a conoscenza dell'altro contraente, diretta ad approvare il contratto concluso senza potere rappresentativo ed a farne propri — con efficacia retroattiva — gli effetti.

Cass. civ. n. 1697/1978

La ratifica del negozio posto in essere dal falsus procurator, per essere idonea a dare efficacia al negozio medesimo, ai sensi dell'art. 1399 c.c., non deve essere necessariamente contenuta in una dichiarazione rivolta, in via immediata e diretta, al terzo contraente, essendo sufficiente, a tal fine, che essa venga portata a conoscenza di quel terzo (nella specie, con riguardo a contratto stipulato con una società cooperativa, trattandosi di atto indirizzato al tesoriere della società stessa).

Cass. civ. n. 1826/1973

La ratifica costituisce una condicio juris al cui verificarsi è subordinata la produzione, nella sfera giuridica del rappresentato, degli effetti del negozio concluso dal rappresentante privo dei necessari poteri. Essa, quale atto unilaterale ricettizio, diventa efficace nel momento in cui perviene a cognizione del soggetto che ne è destinatario, e cioè di colui che ha contratto con il rappresentante. Se, invece, la ratifica è diretta nei riguardi di un terzo, senza divieto per questi di recarla a conoscenza dell'altro contraente, spiega egualmente efficacia quando sia pervenuta a conoscenza di quest'ultimo.

Cass. civ. n. 3531/1972

L'ipotesi del negozio rappresentativo anomalo di cui agli artt. 1398 e 1399 c.c., e cioè del negozio concluso dal rappresentante senza poteri e poi reso efficace dalla successiva ratifica del preteso rappresentato, è ammissibile anche quando questi sia giuridicamente esistente soltanto al tempo della ratifica e non esistente anche al tempo in cui il rappresentante fittizio ha esplicato la sua attività. Rientra nell'ipotesi di contratto concluso da un falsus procurator anche il caso in cui il contraente agisca nella sua asserita qualità di organo di una società non ancora regolarmente costituita: si tratta infatti pur sempre del caso di chi agisce come rappresentante senza averne i poteri.

Cass. civ. n. 1543/1972

La ratifica del contratto concluso dal falsus procurator è efficace qualunque sia la causa del difetto dei poteri di rappresentanza in capo a colui che ha contratto come rappresentante.

Cass. civ. n. 3322/1971

La ratifica dell'atto compiuto dal falsus procurator, ove competa ad un organo collegiale, quale il Consiglio di amministrazione di una società per azioni, non può essere posta in essere per facta concludentia, non potendo detto organo agire che attraverso una espressa manifestazione di volontà, ossia una manifestazione di volontà espressa collegialmente (art. 2388 c.c.).

Cass. civ. n. 3418/1971

La ratifica, quale atto unilaterale recettizio, inteso ad integrare il negozio rappresentativo, a formazione progressiva, compiuto da chi abbia agito in veste di rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, deve essere diretta non al rappresentante, ma all'altro contraente, e produce il suo effetto, di acquisire alla sfera giuridica del ratificante il risultato dell'attività svolta dal falsus procurator, solo nel momento in cui perviene a cognizione del soggetto cui è destinato: cognizione per aversi la quale è indispensabile una notificazione o comunicazione.

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