Cass. civ. n. 4149 del 17 giugno 1988

Testo massima n. 1


Per il controricorso, che non ha valore di atto autonomo e che si colloca rispetto al ricorso come mezzo di difesa, la norma dell'art. 366, primo comma, n. 3 — secondo cui l'atto deve contenere, a pena d'inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti della causa — deve ritenersi osservata anche nel caso in cui il controricorso faccia espresso richiamo ai fatti esposti nella sentenza impugnata (o nel ricorso) e dall'illustrazione delle tesi difensive risulti quanto basta per acquisire cognizione degli elementi idonei ad evidenziare la fattispecie sulla quale si articolano i motivi di censura.

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