Cass. pen. n. 50299 del 27 ottobre 2023
Testo massima n. 1
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE - Delitto di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali, di cui agli artt. 30 e 31 legge n. 646 del 1982 - Obbligo del giudice di verificare gli indici storici della configurabilità del dolo - Sussistenza - Verifica sull’offensività in concreto - Necessità - Ragioni.
Ai fini dell'affermazione di penale responsabilità in ordine al delitto di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali, di cui agli artt. 30 e 31 legge 13 settembre 1982, n. 646, il giudice, riconosciuta l'offensività "in astratto" della condotta omissiva, è tenuto a verificare gli indici della configurabilità del dolo e ad accertare, altresì, l'offensività "in concreto", dovendo verificare, in ragione della "ratio" della norma incriminatrice, se tale condotta risulti o meno inidonea a porre in pericolo il bene giuridico protetto, escludendone la punibilità in caso di riscontrata inoffensività.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 13/09/1982 num. 646 art. 30 CORTE COST.
Legge 13/09/1982 num. 646 art. 31 CORTE COST.