Cass. pen. n. 50318 del 25 ottobre 2023

Testo massima n. 1


EDILIZIA - IN GENERE - Condono edilizio – Applicabilità della sola disciplina afferente alla relativa istanza – Sussistenza – Applicabilità di discipline successive – Esclusione – Ragioni.


In tema di reati edilizi, ogni procedimento di condono dev'essere valutato in base alla disciplina afferente alla relativa domanda, sicché non può essere evocata alcuna automatica e non prevista estensione di altre diverse, successive discipline, pur se, in astratto, relative al medesimo istituto del condono, ostandovi sia la diversità dei requisiti di accesso ad esso, previsti dalle molteplici discipline, sia il principio di tipicità degli atti e dei procedimenti amministrativi, che impone la correlazione tra la domanda, la relativa disciplina e la decisione finale.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 5498 del 2009

Normativa correlata

Legge 28/02/1985 num. 47 art. 31 CORTE COST.
Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 CORTE COST.
Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 32 CORTE COST. PENDENTE
Legge 24/11/2003 num. 326 art. 1 CORTE COST.
DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE