Cass. pen. n. 50320 del 10 novembre 2023
Testo massima n. 1
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Ordinanza di rigetto dell'istanza di dissequestro del giudice per le indagini preliminari priva di motivazione sul "periculum in mora" - Mancata deduzione del vizio motivazionale dinanzi al giudice per le indagini preliminari – Proposizione della questione in sede di appello cautelare - Declaratoria di inammissibilità del tribunale della cautela - Legittimità - Ragioni.
In tema di impugnazioni cautelari reali, è legittima la declaratoria, da parte del tribunale del riesame, di inammissibilità dell'appello cautelare avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari reiettiva dell'istanza di dissequestro con cui sia dedotta la mancanza di motivazione sul "periculum in mora" nel caso in cui non sia stata previamente proposta la relativa eccezione al giudice di "prime cure", posto che la carenza motivazionale rende il provvedimento genetico viziato da nullità relativa, che, ove non tempestivamente dedotta con l'istanza di dissequestro, non può essere eccepita, per la prima volta, con l'appello reale.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST. PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST.