Cass. civ. n. 2698 del 5 giugno 1989
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
Qualora l'Inam, pur disponendo di un proprio ufficio legale interno, si avvalga in modo continuativo della collaborazione di avvocati e procuratori esterni, operanti in piena autonomia e senza vincolo di subordinazione, deve ravvisarsi un rapporto riconducibile fra quelli contemplati dall'art. 409, n. 3 c.p.c., e quindi devoluto alla cognizione del pretore in funzione di giudice del lavoro, ove risulti che l'attività di detti professionisti presenti caratteri, oltre che di continuità, anche di coordinazione, nel senso che, in relazione all'inserimento di essi nell'organizzazione dell'ente e collegamento con gli scopi dallo stesso perseguiti, siano assoggettati ad ingerenza e direttive dell'ente medesimo, compatibili con l'indicata autonomia professionale (cosiddetta parasubordinazione). In tale situazione, trova applicazione la disciplina dettata per le controversie individuali di lavoro, e, pertanto, anche il disposto dell'art. 429, terzo comma, c.p.c., circa la rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro, tenuto conto che tale norma riguarda, in difetto di espresse limitazioni, tutti i rapporti elencati nel precedente art. 409 c.p.c. e che inoltre la sua legittimità costituzionale ne postula la operatività sia nel lavoro subordinato che in quello autonomo, quando abbia i requisiti del citato art. 409.
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