Cass. civ. n. 3922 del 11 settembre 1989
Testo massima n. 1
La responsabilità precontrattuale — la quale presuppone che il contratto non sia stato concluso e comunque non validamente concluso — può configurarsi tanto in relazione al processo formativo del contratto quanto in rapporto alle semplici trattative, per cui se lo svolgimento di queste ultime è, per serietà e concludenza, tale da determinare un affidamento sulla conclusione del contratto, la parte che violi l'obbligo di comportarsi secondo buona fede (il cui accertamento costituisce apprezzamento di merito che sfugge al controllo della cassazione) è tenuta nei confronti dell'altra parte al risarcimento del danno nei limiti dell'interesse negativo.
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