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Art. 1337 — Trattative e responsabilità precontrattuale

Art. 1337 — Trattative e responsabilità precontrattuale

Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede [ 1175 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 10413/2017

La responsabilità precontrattuale della P.A. è configurabile in tutti i casi in cui l’ente pubblico, nelle trattative con i terzi, abbia compiuto azioni o sia incorso in omissioni contrastanti con i principi della correttezza e della buona fede, alla cui puntuale osservanza anch’esso è tenuto, nell’ambito del rispetto dei doveri primari garantiti dall’art. 2043 c.c.; in particolare, il recesso dalle trattative è sindacabile, ai sensi dell’art. 1337 c.c., ove l’ente predetto sia venuto meno ai doveri di buona fede, correttezza, lealtà e diligenza, in rapporto anche all’affidamento ingenerato nel privato circa il perfezionamento del contratto, a prescindere dalle ragioni che abbiano indotto il primo ad interrompere le trattative o a rifiutare la conclusione nel contratto.

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Cass. civ. n. 14188/2016

In tema di contratti conclusi con la P.A., l’eventuale responsabilità di quest’ultima, in pendenza dell’approvazione ministeriale, deve qualificarsi come precontrattuale, ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c., ed è inquadrabile nella responsabilità di tipo contrattuale da “contatto sociale qualificato”, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni, ex art. 1173 c.c., e dal quale derivano, a carico delle parti, non obblighi di prestazione ai sensi dell’art. 1174 c.c., bensì reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, giusta gli artt. 1175 e 1375 c.c., con conseguente applicabilità del termine decennale di prescrizione sancito dall’art. 2946 c.c.

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Cass. civ. n. 7545/2016

Per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre che tra le parti siano in corso trattative; che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l’altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto. La verifica della ricorrenza di tutti tali elementi si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivato.

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Cass. civ. n. 5762/2016

La violazione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, previsto dagli artt. 1337 e 1338 c.c., assume rilievo in caso non solo di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido o inefficace, ma anche di contratto validamente concluso quando, all’esito di un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, alla parte sia imputabile l’omissione, nel corso delle trattative, di informazioni rilevanti le quali avrebbero altrimenti, con un giudizio probabilistico, indotto ad una diversa conformazione del contratto stesso.

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Cass. civ. n. 4718/2016

In tema di liquidazione del danno, la locuzione “perdita subita”, con la quale l’art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, bensì include anche l’obbligazione di effettuare l’esborso, in quanto il “vinculum iuris, nel quale l’obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell’insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare. La responsabilità precontrattuale prevista dall’art. 1337 c.c., coprendo nei limiti del cd. interesse negativo tutte le conseguenze immediate e dirette della violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede nella fase preparatoria del contratto, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 1223 e 2056 c.c., si estende al danno per il pregiudizio economico derivante dalle rinunce a stipulare un contratto, ancorchè avente un contenuto diverso rispetto a quello per cui si erano svolte le trattative, se la sua mancata conclusione si manifesti come conseguenza immediata e diretta del comportamento della controparte, che ha lasciato cadere le dette trattative quando queste erano giunte al punto di creare un ragionevole affidamento nella conclusione positiva di esse.

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Cass. civ. n. 477/2013

La responsabilità precontrattuale della P.A. è configurabile in tutti i casi in cui l’ente pubblico, nelle trattative con i terzi, abbia compiuto azioni o sia incorso in omissioni contrastanti con i principi della correttezza e della buona fede, alla cui puntuale osservanza anch’esso è tenuto, nell’ambito del rispetto dei doveri primari garantiti dall’art. 2043 cod.civ.; in particolare, se non è ipotizzabile una responsabilità precontrattuale, per violazione del dovere di correttezza di cui all’art. 1337 c.c. rispetto al procedimento amministrativo strumentale alla scelta del contraente, essa è ammissibile con riguardo alla fase successiva alla scelta, in cui il recesso dalle trattative dell’ente è sindacabile sotto il profilo della violazione del dovere del “neminem laedere”, ove lo stesso sia venuto meno ai doveri di buona fede, correttezza, lealtà e diligenza, in rapporto anche all’affidamento ingenerato nel privato circa il perfezionamento del contratto. Spetta al giudice di merito accertare se il comportamento della P.A. abbia ingenerato nei terzi, anche per mera colpa, un ragionevole affidamento in ordine alla conclusione del contratto. (La S.C., in applicazione dell’enunciato principio, ha cassato la sentenza di merito, la quale, pur avendo ritenuto che le trattative intercorse tra le parti, in relazione ad un pubblico avviso di ricerca di un immobile da destinare a sede di uffici regionali, fossero state in grado di ingenerare, nell’unico soggetto che aveva risposto a quell’avviso, un ragionevole affidamento circa la conclusione dell’accordo, aveva poi affermato che il recesso della P.A. risultasse sorretto da un giustificato motivo, costituito dalla presentazione di una successiva proposta tardiva da parte di un terzo, tale da indurre l’acquirente ad un repentino generale ripensamento sull’idoneità dell’immobile offerto per primo, sulla base di elementi, peraltro, non sopravvenuti, ma già intrinseci alla stessa richiesta formulata con l’avviso pubblico).

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Cass. civ. n. 18932/2012

Nel giudizio sulla responsabilità precontrattuale di una P.A. (nella specie, di un Comune), devono essere considerate le regole dell’evidenza pubblica, le quali implicano la rilevanza delle sole trattative riferibili agli organi rappresentativi dell’ente o agli organi cui è istituzionalmente devoluta la formazione della sua volontà o, al più, ai funzionari delegati da questi organi, restando irrilevanti gli atti interni alla P.A. (nella specie, delibere della Giunta municipale), sui quali non può fondarsi un incolpevole affidamento dell’altro contraente (nella specie, aspirante all’incarico per i servizi assistenziali ai minori ex artt. 23 e 25 del d.p.r. n. 616 del 1977).

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Cass. civ. n. 6526/2012

La responsabilità precontrattuale prevista dall’art. 1337 c.c. può derivare, oltre che dalla rottura ingiustificata delle trattative, anche dalla violazione dell’obbligo di lealtà reciproca, il quale comporta un dovere di completezza informativa circa la reale intenzione di concludere il contratto, senza che alcun mutamento delle circostanze possa risultare idoneo a legittimare la reticenza o la maliziosa omissione di informazioni rilevanti nel corso della prosecuzione delle trattative finalizzate alla stipulazione del negozio.

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Cass. civ. n. 11135/2009

L’approvazione ministeriale del contratto stipulato con la P.A., prevista dagli artt. 19 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e 337 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, costituisce “condicio iuris”, che incide non sulla formazione ma sulla efficacia del contratto, ed il suo diniego non consente di ravvisare una responsabilità precontrattuale della P.A., qualora la mancata approvazione derivi dalla violazione di norme di carattere generale, di cui può presumersi la conoscenza e la cui ignoranza avrebbe potuto essere superata attraverso l’uso della normale diligenza, non essendo in tal caso configurabile un affidamento incolpevole del privato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva affermato la responsabilità precontrattuale della P.A. in un caso in cui la mancata approvazione di un contratto, ambiguamente indicato talora come “licitazione privata per appalto dei lavori” e talora come “atto di cottimo fiduciario”, era dovuta alla violazione di norme imperative disciplinanti figure negoziali inconciliabili fra loro, anche ai fini della scelta del contraente).

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Cass. civ. n. 24795/2008

In tema di responsabilità precontrattuale, il risarcimento del danno deve essere ragguagliato al minor vantaggio o al maggior aggravio economico determinato dal comportamento tenuto dall’altra parte in violazione dell’obbligo di buona fede, salvo che sia dimostrata l’esistenza di ulteriori danni che risultino collegati a detto comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto. La regola posta dall’art. 1337.cod. civ. non si riferisce alla sola ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative ma ha valore di clausola generale, il cui contenuto non può essere predeterminato in modo preciso ed implica il dovere di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o conoscibile con l’ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto. Ne consegue che la violazione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assume rilievo non solo in caso di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido o inefficace, ma anche nel caso in cui il contratto concluso sia valido e, tuttavia, risulti pregiudizievole per la parte vittima dell’altrui comportamento scorretto. (In applicazione del riportato principio, la S.C. ha confermato la sentenza dei giudici di merito per i quali costituiva violazione del canone di buona fede di cui agli artt. 1337 e 1338 cod. civ. il comportamento di una società di leasing che aveva omesso di informare la controparte circa la già avvenuta sospensione delle agevolazioni fiscali di cui alla legge n. 341 del 1995 e, anzi, aveva fornito assicurazioni circa la possibilità di far ricorso alle dette agevolazioni, per le quali la controparte medesima si era indotta alla stipula del contratto di locazione finanziaria).

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Cass. civ. n. 23393/2008

In tema di attività negoziale fra la P.A. ed il privato, il contratto stipulato, pur essendo già perfetto nei suoi elementi costitutivi, richiede per la sua operatività l’approvazione dell’autorità di controllo, che agisce come “condicio iuris” sospensiva dell’efficacia del negozio, con la conseguenza che il diniego dell’autorità tutoria lo rende non più eseguibile. In tal caso, tuttavia, il comportamento dell’amministrazione medesima, la quale abbia preteso l’adempimento della prestazione prima dell’approvazione del contratto stesso da parte della competente autorità di controllo, è suscettibile di dar luogo, ove tale approvazione non sia intervenuta, a responsabilità precontrattuale, secondo la previsione dell’art 1337 cod. civ., in considerazione dell’affidamento ragionevolmente ingenerato nell’altra parte. (Nella specie, con riferimento ad un contratto di appalto di servizi, la S.C. ha cassato la sentenza della corte territoriale, la quale, valorizzando la natura legale della condizione e la sua conseguente conoscibilità da parte di tutti i contraenti ma ignorando le conseguenze dell’affidamento ingenerato nell’altra parte dalla delibera che aveva dichiarato l’esecutività del contratto, aveva riconosciuto al contraente privato soltanto la rifusione dei costi affrontati per iniziare l’esecuzione del contratto, negando la risarcibilità del danno sofferto).

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Cass. civ. n. 2479/2007

Non costituisce ipotesi di responsabilità precontrattuale la fattispecie in cui l’accordo tra le parti si è formato, ma a condizioni diverse da quelle che si sarebbero avute se la parte venditrice non avesse tenuto nei confronti degli acquirenti un comportamento contrario alla buona fede, in quanto la configurabilità della responsabilità precontrattuale è preclusa dalla intervenuta conclusione del contratto.

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Cass. civ. n. 23289/2006

In tema di responsabilità precontrattuale, qualora in prossimità della messa in scena il committente di uno spettacolo receda ingiustificatamente dalle trattative per la conclusione del relativo contratto, il danno subito dagli artisti che abbiano eseguito le attività necessarie per la preparazione della rappresentazione, pur essendo limitato al c.d. interesse negativo, deve necessariamente tenere conto della peculiarità della condotta illecita, sicché il pregiudizio consiste, oltreché nel mancato guadagno per le altre occasioni contrattuali perdute, anche nella congrua retribuzione della sola opera intellettuale già eventualmente anticipata (alla stessa stregua delle spese sostenute durante le trattative); infatti, il mancato pagamento di una prestazione eseguita per giustificabile affidamento costituisce una perdita per chi vive di lavoro autonomo, atteso che le capacità e il tempo produttivo sarebbero stati destinati ad altro remunerato lavoro.

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Cass. civ. n. 4635/2006

In tema di responsabilità ex art. 1337 c.c., se la causa di invalidità del negozio deriva da una norma imperativa o proibitiva di legge, o da altre norme aventi efficacia di diritto obiettivo, tali — cioè — da dover essere note per presunzione assoluta alla generalità dei cittadini e — comunque — tali che la loro ignoranza bene avrebbe potuto o dovuto essere superata attraverso un comportamento di normale diligenza, non si può configurare colpa a carico dell’altro contraente, che abbia omesso di far rilevare alla controparte l’esistenza delle norme stesse. Alla stregua di tale principio, qualora detta responsabilità venga invocata verso una P.A., in relazione a causa di invalidità per difetto di forma scritta ad substantiam deve escludersi la configurabilità della mala fede della P.A. ai fini della sussistenza di detta responsabilità (nella specie la S.C. ha anche condiviso l’argomento con cui il giudice di merito aveva rilevato che l’altro contraente non poteva nemmeno considerarsi in buona fede, atteso che, dato il suo status di dipendente pubblico, non poteva ignorare la necessità di quella forma).

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Cass. civ. n. 2525/2006

La responsabilità precontrattuale è configurabile in tutti i casi in cui un soggetto abbia compiuto azioni o sia incorso in omissioni contrastanti con i principi della correttezza e della buona fede, alla cui osservanza sono tenuti anche la P.A. e gli enti pubblici, nell’ambito del rispetto dei principi garantiti dall’art. 2043 c.c. . Pertanto, ai fini dell’affermazione di tale responsabilità, è sufficiente il comportamento non intenzionale o meramente colposo della parte che – senza giusto motivo – abbia interrotto le trattative eludendo cosa le aspettative della controparte, la quale, confidando nella conclusione del contratto, sia stata indotta a sostenere spese o abbia rinunciato ad occasioni più favorevoli. In caso di violazione della norma di cui all’art. 1337 c.c. il risarcimento del danno è limitato al c.d. «interesse negativo» con la conseguenza che esso è cumulabile con risarcimento del maggior danno previsto dall’art. 1591 c.c.

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Cass. civ. n. 19024/2005

La violazione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, stabilito dall’art. 1337 c.c., assume rilievo non soltanto nel caso di rottura ingiustificata delle trattative, ovvero qualora sia stipulato un contratto invalido o inefficace, ma anche, quale dolo incidente (art. 1440 c.c.), se il contratto concluso sia valido e tuttavia risulti pregiudizievole per la parte rimasta vittima del comportamento scorretto; in siffatta ipotesi, il risarcimento del danno deve essere commisurato al «minor svantaggio», ovvero al «maggior aggravio economico» prodotto dal comportamento tenuto in violazione dell’obbligo di buona fede, salvo che sia dimostrata l’esistenza di ulteriori danni che risultino collegati a detto comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto.

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Cass. civ. n. 13164/2005

La responsabilità precontrattuale per violazione dell’art. 1337 c.c., costituente una forma di responsabilità extracontrattuale, che si collega alla violazione della regola di condotta stabilita a tutela del corretto svolgimento dell’
iter formativo dell’accordo, presuppone che tra le parti siano intercorse trattative per la conclusione di un contratto. Ciò conduce ad escludere la configurabilità della responsabilità precontrattuale in relazione ad un procedimento di licitazione privata, atteso che nel corso di questo gli interessati non hanno la qualità di possibili futuri contraenti cui si riferisce il cit. art. 1337 c.c., ma soltanto quella di partecipanti alla gara, cui è riconnesso l’interesse legittimo al corretto esercizio del potere di scelta da parte dell’amministrazione stessa, senza che possa configurarsi quella relazione specifica tra soggetti consistente nello svolgimento delle trattative, che nella norma del codice costituisce il presupposto dell’obbligo di comportamento secondo buona fede, valido anche per l’autorità amministrativa.

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Cass. civ. n. 7522/2005

Attiene alla vincolatività stessa dell’impegno, e non già alla regola di correttezza ex art.1175 c.c.,
che anche la P.A. è tenuta ad osservare nei rapporti con i privati, la clausola contrattuale nella quale, secondo l’insindacabile apprezzamento del giudice di merito, risulti espressa una mera dichiarazione d’intenti, priva di portata obbligatoria. Principio affermato con riferimento ad accordo transattivo tra l’I.N.P.S. e società operanti nel campo dell’informatica con il quale l’Istituto rinunciava ai gravami proposti avverso la condanna a pagare una somma determinata all’esito di impugnazione di lodi arbitrali, impegnandosi a pagare una minor somma di cui queste ultime avevano chiesto la risoluzione deducendo — tra l’altro — che l’Istituto medesimo aveva disatteso l’impegno assunto in una specifica clausola di tale accordo transattivo ove si dichiarava interessato a futuri rapporti di collaborazione in considerazione della loro elevata professionalità nel settore.

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Cass. civ. n. 15040/2004

La responsabilità precontrattuale derivante dalla violazione della regola di condotta posta dall’art. 1337 c.c. a tutela del corretto dipanarsi dell’iter formativo del negozio costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, cui vanno applicate le relative regole in tema di distribuzione dell’onere della prova. Ne consegue che, qualora gli estremi del comportamento illecito siano integrati (come nella specie) dal recesso ingiustificato di una parte (in un contesto connotato dall’affidamento dell’altra parte nella conclusione del contratto), grava non su chi recede la prova che il proprio comportamento corrisponde ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe, viceversa, sull’altra parte l’onere di dimostrare che il recesso esula dai limiti della buona fede e correttezza postulati dalla norma de qua. Non è legittimamente configurabile un’ipotesi di responsabilità precontrattuale tutte le volte in cui la rottura delle trattative e la mancata conclusione del contratto siano state in anticipo programmate, e costituiscano, pertanto, l’esercizio di una facoltà legittima da parte del recedente.

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Cass. civ. n. 8723/2004

La responsabilità precontrattuale per violazione dell’art. 1337 c.c., che costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, la quale si collega alla violazione della regola di condotta stabilita a tutela del corretto svolgimento dell’
iter formativo del contratto, presuppone che tra le parti siano intercorse trattative per la conclusione di un contratto giunte ad uno stadio tale da giustificare oggettivamente l’affidamento nella conclusione del contratto, inoltre che una delle parti abbia interrotto le trattative così eludendo le ragionevoli aspettative dell’altra, la quale, avendo confidato nella conclusione finale del contratto, sia stata indotta a sostenere spese o a rinunciare ad occasioni più favorevoli, e infine che il comportamento della parte inadempiente sia stato determinato, se non da malafede, almeno da colpa, e non sia quindi assistito da un giusto motivo. La verifica circa la sussistenza di tali condizioni impone un accertamento di fatto, riservato, come tale, al giudice del merito, il cui apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità se scevro da vizi di illogicità della motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, escluso che la lettera con la quale la Gestione Straordinaria Trasporti Irpini aveva richiesto al ricorrente, che aveva sostenuto le prove di un concorso per l’assunzione di conducenti, collocandosi utilmente in graduatoria, la produzione della documentazione prevista dal bando di concorso, rivestisse carattere di proposta contrattuale, e ciò alla stregua della formulazione letterale della stessa, che conteneva la «riserva di procedere all’assunzione in servizio in base alle necessità dell’Azienda ed alle disponibilità di organico» sicché questa veniva prospettata come eventuale, con la conseguenza che nessun affidamento la lettera medesima era in grado di suscitare su una sicura conclusione del contratto).

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Cass. civ. n. 10160/2003

In fattispecie di giudizio pendente anteriormente al 30 giugno 1998, l’azione di risarcimento danni per responsabilità precontrattuale — che costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale — nei confronti della P.A. in relazione all’affidamento di appalto di lavori pubblici, è devoluta alla cognizione del giudice ordinario, avendo la pretesa al risarcimento del danno natura di diritto soggettivo.

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Cass. civ. n. 12147/2002

La responsabilità precontrattuale nello svolgimento delle trattative di cui all’art. 1337 c.c. non presuppone necessariamente la malafede consistente nell’intenzione di uno dei contraenti di arrecare pregiudizio all’altro, essendo, invece, sufficiente anche il comportamento solo colposo della parte che, senza giustificato motivo, abbia interrotto le trattative, eludendo le aspettative della controparte che, confidando nella conclusione del contratto, sia stata indotta a sostenere spese od a rinunciare ad altre favorevoli occasioni.

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Cass. civ. n. 9645/2001

La responsabilità precontrattuale, configurabile per violazione del precetto posto dall’art. 1337 c.c. — a norma del quale le parti, nello svolgimento delle trattative contrattuali, debbono comportarsi secondo buona fede —, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, che si collega alla violazione della regola di condotta stabilita a tutela del corretto svolgimento dell’
iter di formazione del contratto, sicché la sua sussistenza, la risarcibilità del danno e la valutazione di quest’ultimo debbono essere vagliati alla stregua degli artt. 2043 e 2056 c.c., tenendo peraltro conto delle caratteristiche tipiche dell’illecito in questione.

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Cass. civ. n. 1632/2000

La responsabilità precontrattuale ai sensi dell’art. 1337 c.c. può conseguire tanto in relazione al processo formativo del contratto quanto in rapporto alle semplici trattative, riguardate come qualcosa di diverso da esso, ossia come quella fase anteriore in cui le parti si limitano a manifestare la loro tendenza verso la stipulazione del contratto, senza ancora porre in essere alcuno di quegli atti di proposta e di accettazione che integrano il vero e proprio processo formativo. Se lo svolgimento delle trattative è, per serietà e concludenza, tale da determinare un affidamento nella stipulazione del contratto, la parte che ne receda senza giusta causa, violando volontariamente l’obbligo di comportarsi secondo buona fede, è tenuta al risarcimento dei danni nei limiti dell’interesse negativo.

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Cass. civ. n. 5830/1999

Qualora i contatti intercorsi fra due soggetti non siano tali, per mancanza di univocità dei comportamenti, da determinare la conclusione del contratto, essi possono tuttavia configurare delle trattative giunte ad un tale punto di sviluppo da ingenerare in una parte un giustificato affidamento sulla conclusione del contratto; in tal caso, il recesso ingiustificato dà luogo solo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcire il danno. Del resto l’avvenuto perfezionarsi di intese su alcuni punti dello stipulando contratto o gli eventuali accordi parziali, per il loro carattere provvisorio e la loro efficacia subordinata all’esito positivo delle trattative, non esulano dall’ambito della fase precontrattuale, e non provano certo la conclusione di un contratto.

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Cass. civ. n. 10249/1998

Il perfezionamento di un contratto non esclude in sé la responsabilità, ai sensi dell’art. 1337 c.c., per i danni derivati dal ritardo nella sua formazione, se in violazione del principio di buona fede, per il quale, a maggior ragione se una parte è un’impresa esercente in condizione di monopolio legale, sussiste l’obbligo di non rinviarne ingiustificatamente la conclusione.

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Cass. civ. n. 5297/1998

Nella fase antecedente alla conclusione di un contratto, le parti hanno, in ogni tempo, piena facoltà di verificare la propria convenienza alla stipulazione e di richiedere tutto quanto ritengano opportuno in relazione al contenuto delle reciproche, future obbligazioni, con conseguente libertà, per ciascuna di esse, di recedere dalle trattative indipendentemente dalla esistenza di un giustificato motivo, con il solo limite del rispetto del principio di buona fede e correttezza, da intendersi, tra l’altro, come dovere di informazione della controparte circa la reale possibilità di conclusione del contratto, senza omettere circostanze significative rispetto all’economia del contratto medesimo.

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Cass. civ. n. 9157/1995

In tema di responsabilità contrattuale, ex art. 1337 c.c., l’ammontare del danno va determinato tenendo conto della peculiarità dell’illecito e delle caratteristiche della responsabilità stessa, la quale, nel caso di ingiustificato recesso dalla trattativa, postula il coordinamento tra il principio secondo il quale il vincolo negoziale sorge solo con la stipulazione del contratto e l’altro secondo il quale le trattative debbono svolgersi correttamente. Pertanto, non essendo stato stipulato il contratto e non essendovi stata lesione di diritti che dallo stesso sarebbero nati, non può esser dovuto un risarcimento equivalente a quello conseguente all’inadempimento contrattuale, mentre, essendosi verificata la lesione dell’interesse giuridico al corretto svolgimento delle trattative, il danno risarcibile (liquidabile anche in via equitativa) è unicamente quello consistente nelle perdite che sono derivate dall’aver fatto affidamento nella conclusione del contratto e nei mancati guadagni verificatisi in conseguenza delle altre occasioni contrattuali perdute (cosiddetto «interesse negativo»). La responsabilità precontrattuale, configurabile per la violazione del precetto posto dall’art. 1337 c.c. – a norma del quale le parti, nello svolgimento delle trattative contrattuali, debbono comportarsi secondo buona fede – costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, che si riconnette alla violazione della regola di condotta stabilita a tutela del corretto svolgimento dell’iter di formazione del contratto, cosicché la sua sussistenza, la risarcibilità del danno e la valutazione di quest’ultimo devono essere vagliati alla stregua degli artt. 2043 e 2056, tenendo, peraltro conto delle caratteristiche tipiche dell’illecito in questione. Ne consegue che – essendo l’elemento soggettivo richiesto dall’art. 2043, quale componente necessaria del fatto illecito, implicito nella violazione dell’obbligo di comportamento secondo buona fede, quanto meno sotto il profilo della colpa -, una volta accertato l’obiettivo contrasto tra il comportamento dell’agente e l’obbligo di correttezza imposto dall’art. 1337, non occorre, per l’accertamento della responsabilità precontrattuale, la verificazione di un particolare comportamento oggettivo di malafede, né la prova dell’intenzione di arrecare pregiudizio all’altro contraente, perché sussista l’elemento psicologico necessario ex art. 2043 c.c.

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Cass. civ. n. 1163/1995

La responsabilità precontrattuale; che, tra l’altro, ricorre quando l’interruzione delle trattative sia priva di ogni ragionevole giustificazione così da sacrificare arbitrariamente il logico affidamento della controparte sulla conclusione del contratto, essendo riconducibile alla più ampia categoria della responsabilità extracontrattuale, presuppone anche la prova, a carico di colui che agisce per il risarcimento del danno, della malafede del recedente.

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Cass. civ. n. 8295/1994

Dalla disciplina dell’art. 1337 c.c., in tema di trattative e responsabilità precontrattuale, o da determinati obblighi di informazione (artt. 1338 e 1892 c.c.) non può desumersi, in coerenza alla regola della correttezza commerciale secondo buona fede, che ogni contraente debba rendere edotta la controparte delle proprie situazioni economiche – salvo che ciò non sia previsto espressamente dal contratto, o non derivi dalla legge, come nei rapporti bancari – ancorché critiche, annullando così l’onere di prudenza che ogni contraente deve pur assumere prima di instaurare un rapporto obbligatorio.
Il dolo omissivo, causa di annullamento del contratto a norma dell’art. 1439 c.c., può concretizzarsi solo quando l’inerzia della parte si inserisca in un complesso comportamento, adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l’inganno perseguito. Pertanto, il semplice silenzio, anche su situazioni di interesse della controparte, e la reticenza, non immutando la rappresentazione della realtà, ma limitandosi a non contrastare la percezione della realtà alla quale sia pervenuto l’altro contraente, non costituisce causa invalidante del contratto.

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Cass. civ. n. 1897/1994

Ai fini del risarcimento del danno imputabile a responsabilità precontrattuale dell’imprenditore per la mancata stipulazione di un contratto di lavoro subordinato (che non presuppone l’esistenza di un diritto del lavoratore all’assunzione, ma la violazione del dovere di buona fede nello svolgimento delle trattative) non può tenersi conto dei vantaggi che sarebbero derivati dalla conclusione del contratto.

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Cass. civ. n. 9892/1993

Una responsabilità precontrattuale della P.A., per violazione del dovere di correttezza di cui all’art. 1337 c.c. non è configurabile con riguardo allo svolgimento del procedimento amministrativo strumentale alla scelta del contraente, nell’ambito del quale l’aspirante alla stipulazione del contratto è titolare esclusivamente di un interesse legittimo al corretto esercizio del potere di scelta, onde difettano le condizioni strutturali per la configurabilità di «trattative» fra due soggetti e quindi di un diritto soggettivo dell’uno verso l’altro all’osservanza delle regole della buona fede, come stabilito dalla citata norma.

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Cass. civ. n. 2973/1993

La responsabilità precontrattuale prevista dall’art. 1337 c.c., coprendo nei limiti del cosiddetto interesse negativo, tutte le conseguenze immediate e dirette della violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede nella fase preparatoria del contratto, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 1223 e 2056 c.c., si estende al danno per il pregiudizio economico derivante dalle rinunce a stipulare un contratto, ancorché avente contenuto diverso, rispetto a quello per cui si erano svolte le trattative, se la sua mancata conclusione si manifesti come conseguenza immediata e diretta del comportamento della controparte, che ha lasciato cadere le dette trattative quando queste erano giunte al punto di creare un ragionevole affidamento nella conclusione positiva di esse.

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Cass. civ. n. 6058/1991

La responsabilità precontrattuale di cui all’art. 1337 c.c., ravvisabile nell’ingiustificata interruzione delle trattative intavolate ai fini della conclusione di un contratto è prevista e configurata dalla detta norma con riguardo al comportamento reciproco delle parti contrapposte del concludendo contratto ed alle trattative che intercorrano fra le stesse, ai fini della conclusione del contratto, e non già con riguardo a rapporti o relazioni concernenti i soggetti che, nel contratto da stipulare con altri, ne costituiscano una delle parti per l’acquisto in comune di un bene.

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Cass. civ. n. 582/1988

In materia di responsabilità precontrattuale, il pregiudizio risarcibile è circoscritto nei limiti dello stretto «interesse negativo» ed è rappresentato sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso della trattativa in vista della conclusione del contratto, sia dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipulazione di un contratto altrettanto o maggiormente vantaggioso; ma la relativa valutazione comparativa deve essere sorretta da adeguate deduzioni probatorie della parte che si assume creditrice e, contrapponendosi all’interesse all’adempimento del contratto (cosiddetto interesse contrattuale positivo), non può basarsi sulla semplice considerazione del valore del bene oggetto del contratto non concluso.

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Cass. civ. n. 340/1988

Agli effetti della configurabilità della responsabilità precontrattuale prevista dall’art. 1337 c.c., l’obbligo di correttezza e di buona fede nelle trattative deve essere inteso in senso oggettivo, sicché non è necessario un particolare comportamento soggettivo di malafede, determinato dall’intenzione di uno dei contraenti di arrecare pregiudizio all’altro, ma è sufficiente anche il comportamento non intenzionale o meramente colposo della parte che senza giusto motivo ha interrotto le trattative, eludendo così le aspettative della controparte, che, confidando sulla conclusione del contratto, è stata indotta a sostenere spese o ha rinunziato ad occasioni più favorevoli.

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Cass. civ. n. 6629/1986

Agli effetti della configurabilità della responsabilità precontrattuale per interruzione delle trattative, a norma dell’art. 1337 c.c., non rileva, in contrario, l’eventuale breve durata od il numero minimo degli incontri intervenuti tra le parti, ove la detta interruzione ad opera di una delle parti, risulti comunque priva di ogni ragione giustificativa e tale perciò da sacrificare il legittimo affidamento che la controparte poteva aver fatto sulla conclusione del contratto.

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Cass. civ. n. 1987/1985

Le norme degli artt. 1337 e 1338 c.c. mirano a tutelare nella fase precontrattuale il contraente di buona fede ingannato o fuorviato da una situazione apparente, non conforme a quella vera, e, comunque, dall’ignoranza della causa d’invalidità del contratto che gli è stata sottaciuta, ma se vi è colpa da parte sua, se cioè egli avrebbe potuto, con l’ordinaria diligenza, venire a conoscenza della reale situazione e, quindi, della causa di invalidità dei contratto, non è più possibile applicare le norme di cui sopra.

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Cass. civ. n. 3152/1983

La violazione del principio della buona fede nel caso di interruzione delle trattative contrattuali, idonea a determinare responsabilità precontrattuale, in relazione alle modalità, alla durata ed allo stato delle trattative medesime, non è configurabile, con riguardo a trattative poste in essere da amministrazione dello Stato, e non concluse per difetto di necessaria legge di autorizzazione, nella circostanza che detta amministrazione non si sia fatta promotrice di quella legge, vertendosi in tema di scelte politiche insuscettibili di sindacato giurisdizionale.

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Cass. civ. n. 1280/1983

L’illegittimità della clausola di un bando di concorso per la assunzione di dipendenti di un ente pubblico economico (nella specie, ENEL), circa l’esclusione di determinate categorie di candidati, la quale non risulti essenziale rispetto alle determinazioni dell’ente medesimo e non invalidi quindi l’intero bando (art. 1419 c.c.), comporta, in favore del candidato che abbia ugualmente partecipato al concorso superando le relative prove, oltre al diritto di essere assunto, anche il diritto al risarcimento dei danni subiti, a titolo di responsabilità precontrattuale del datore di lavoro, secondo la previsione dell’art. 1337 c.c., e, pertanto, a condizione che il comportamento di quest’ultimo, nell’introduzione della clausola invalida e nel successivo rifiuto opposto all’assunzione di detto candidato, risulti contrario a buona fede.

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Cass. civ. n. 1803/1976

La responsabilità precontrattuale del comune sorge anche quando il comportamento contrario alla buona fede sia tenuto da organi diversi da quelli ai quali spetta la rappresentanza dell’ente, in quanto le norme di legge comunale e provinciale che demandano al consiglio comunale la deliberazione di massima dei contratti, alla giunta la determinazione concreta delle loro condizioni ed al sindaco la stipulazione, non escludono che l’attività preparatoria ed i contratti preliminari con i privati possano essere svolti da organi non competenti i cui atti, fatti od omissioni, siano riferibili al comune in quanto posti in essere nello svolgimento di un’attività ad essi propria.

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Cass. civ. n. 199/1972

Nella fase delle trattative precontrattuali, gli obblighi di correttezza previsti per le parti non discendono da un dovere negoziale; il bene tutelato dall’art. 1337 c.c. non è quello che la parte si proponeva di conseguire col contratto, ma è la legittima aspettativa che le trattative si svolgano lealmente e correttamente su un piano di parità, senza che la controparte, per riserva mentale o per leggerezza di intenti, tenga impegnata l’altra, precludendole diverse possibilità.

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Cass. civ. n. 2363/1971

Il danno relativo al periodo delle trattative precontrattuali (art. 1337 c.c.) può venire in considerazione solo se si verifica una interruzione delle dette trattative, od un qualsiasi altro comportamento contrastante con le regole della correttezza negli affari. Quando, invece, il corso delle trattative si conclude con la stipulazione del contratto, e non è in contestazione la correttezza nello svolgimento delle trattative stesse, manca il fatto generatore di una responsabilità, e quindi di un debito di risarcimento sotto l’indicato profilo.

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