Cass. civ. n. 4800 del 13 novembre 1989
Testo massima n. 1
Nel rito del lavoro, applicabile anche in materia locativa, opera il principio secondo cui la contumacia del convenuto, pur essendo liberamente apprezzabile dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c., non importa ammissione della domanda, né, al pari del silenzio nel campo negoziale, equivale ad una manifestazione di volontà favorevole alle pretese dell'attore, il quale, perciò, non è dispensato dall'onere di provare i fatti costitutivi delle proprie pretese.
Testo massima n. 2
In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, l'aggiornamento del canone, ai sensi dell’art. 32, della L. 27 luglio 1978, n. 392, può essere preteso dal locatore solo se espressamente convenuto con il conduttore, con la conseguenza che il locatore per vedere riconosciuto il suo diritto in giudizio ha l’onere di allegare e provare con ogni mezzo l’esistenza del patto che lo prevede, che può essere verbale o scritto, contestuale o posteriore alla formazione del contratto.
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