Cass. civ. n. 691 del 3 febbraio 1989
Testo massima n. 1
Per effetto della sentenza della Corte cost. n. 300 del 31 dicembre 1986 – che, tra l'altro, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 36, primo comma della Costituzione, della normativa risultante dal combinato disposto degli artt. 59 e 169 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui esclude la rivalutazione dei crediti di lavoro per il periodo successivo alla domanda di concordato preventivo – il credito di lavoro del dipendente nei confronti del datore di lavoro ammesso alla procedura anzidetta va rivalutato, a norma dell'art. 429, terzo comma, c.p.c., a decorrere dal giorno della maturazione del diritto ed anche per il periodo successivo alla data di presentazione della domanda di concordato preventivo. Sull'importo di tale credito, quale risulta dalla operata rivalutazione, vanno calcolati gli interessi nella misura legale, a decorrere dalla data di scadenza del credito stesso ed anche per il periodo successivo alla data di presentazione della domanda di concordato.
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