Cass. civ. n. 814 del 9 febbraio 1989
Testo massima n. 1
Con riguardo al rapporto di agenzia, la distinzione fra «prestazione di opera continuativa e coordinata prevalentemente personale» e prestazione dello stesso tipo svolta con una organizzazione imprenditoriale, che assuma preminenza rispetto al contributo personale dell'agente, ha rilievo solo ai fini processuali, applicandosi le particolari regole del rito del lavoro soltanto alle controversie relative ai rapporti di cosiddetta parasubordinazione ex art. 409, n. 3, c.p.c. (cui è riconducibile la prima di dette ipotesi), ma non incide in alcun modo sulla natura giuridica del contratto intercorso fra le parti, al quale, in quanto conforme allo schema delineato dagli artt. 1742 e seguenti, c.c., si applica in entrambi i casi la disciplina propria del rapporto di agenzia, compreso l'art. 5 della L. 2 febbraio 1973, n. 12 relativo all'obbligo d'iscrizione al Fondo di previdenza dell'Enasarco.
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