Cass. civ. n. 921 del 16 febbraio 1989
Testo massima n. 1
La controversia avente ad oggetto lo scioglimento di una comunione tacita familiare in agricoltura ed il correlativo pagamento dei relativi utili rientra nella competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro preveduta dall'art. 409, n. 3, c.p.c., atteso che la riconducibilità della comunione tacita allo schema ed alla disciplina dell'impresa familiare (salva per questa parte l'applicabilità degli usi) non trova deroga con riguardo alla circostanza che il lavoro del componente della famiglia sia prestato in una comunione, cioè in un'impresa collettiva che persegue la finalità di realizzare il beneficio dei singoli componenti, non comportando l'esclusione della natura di impresa bensì, al tempo stesso, permettendo di individuare nella collaborazione personale fornita, in modo continuativo e coordinato, dai singoli appartenenti alla comunione familiare, quel rapporto associativo che costituisce il presupposto della indicata competenza del pretore.
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