Cass. civ. n. 11773 del 11 dicembre 1990
Testo massima n. 1
Il ricorso incidentale diretto ad ottenere non già la cassazione totale o parziale della sentenza impugnata, bensì il mutamento della relativa motivazione è inammissibile, in quanto la correzione della motivazione può conseguirsi mediante la semplice riproposizione delle difese nel controricorso o attraverso l'esercizio del potere correttivo attribuito alla S.C. ex art. 383, ultimo comma, c.p.c.
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