Art. 371 – Codice di procedura civile – Ricorso incidentale
La parte di cui all'articolo precedente deve proporre con l'atto contenente il controricorso l'eventuale ricorso incidentale contro la stessa sentenza.
La parte alla quale è stato notificato il ricorso per integrazione a norma degli articoli 331 e 332 deve proporre l'eventuale ricorso incidentale con atto depositato nel termine di quaranta giorni dalla notificazione.
Al ricorso incidentale si applicano le disposizioni degli articoli 365, 366 e 369.
Per resistere al ricorso incidentale può essere depositato un controricorso a norma dell'articolo precedente.
Se il ricorrente principale deposita la copia della sentenza o della decisione impugnata, non è necessario che la depositi anche il ricorrente per incidente.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 9501/2025
Ai giudizi di legittimità introdotti con ricorso notificato prima dell'1 gennaio 2023, non si applicano gli artt. 370 e 371 c.p.c., come novellati dal d.lgs. n. 149 del 2022, non essendo tali disposizioni richiamate dall'art. 35, comma 6, del medesimo d.lgs. fra quelle che - in deroga alla regola generale di cui al precedente comma 5 - sono applicabili anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato a tale data, per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.
Cass. civ. n. 102/2025
In tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale proposto dalla parte interamente vittoriosa è inammissibile, salvo che faccia riferimento a questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito e che venga inteso in ogni caso come condizionato.
Cass. civ. n. 25694/2024
Il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito, ha natura di ricorso condizionato all'accoglimento del ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte; ne consegue che, laddove le medesime questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito, tale ricorso incidentale va esaminato dal giudice di legittimità solo in presenza dell'attualità dell'interesse, ovvero unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale.
Cass. civ. n. 18539/2024
Nel giudizio di legittimità, il termine per il deposito previsto dall'art. 371 bis c.p.c. - pur riferendosi espressamente all'ipotesi in cui sia stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte pretermesso - è applicabile, per interpretazione estensiva, anche nel caso in cui è ordinata la rinnovazione della notifica del ricorso ai sensi dell'art. 291 c.p.c., con la conseguenza che il deposito tardivo dell'atto notificato determina l'improcedibilità del ricorso.
Cass. civ. n. 12579/2024
L'atto di integrazione del contraddittorio" davanti alla Corte di cassazione, di cui all'art. 371-bis c.p.c., deve corrispondere, a pena di inammissibilità, al ricorso originario nella sua interezza - con l'eventuale aggiunta delle difese successivamente depositate - sia pure con la diversa intestazione richiesta dalla norma del codice, la cui mancanza, nondimeno, non incide sulla sostanziale idoneità dell'atto a realizzare il suo scopo.
Cass. civ. n. 2115/2024
L'art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, che ha previsto la sospensione dei termini per il compimento degli atti dei procedimenti civili dal 9 marzo all'11 maggio 2020, a causa della pandemia da Covid-19, non ha introdotto una speciale sospensione ex lege del processo, ma unicamente la sospensione dei termini processuali, cosicché l'atto processuale compiuto da una parte nel corso di tale periodo non è nullo, ma solo improduttivo dei suoi effetti in relazione alla prosecuzione del giudizio; pertanto, ove il ricorso per cassazione sia stato notificato in pendenza di tale periodo, non si verifica alcuna inammissibilità, ma i termini processuali correlati alla notificazione iniziano a decorrere al termine della sospensione.
Cass. civ. n. 29662/2023
Il ricorso incidentale, anche se qualificato come condizionato, deve essere giustificato dalla soccombenza, cosicché è inammissibile il ricorso proposto dalla parte che sia rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, proposto al solo scopo di risollevare questioni che non sono state decise dal giudice di merito perché assorbite dall'accoglimento di altra tesi, avente carattere preliminare, salva la facoltà di riproporle dinanzi al giudice del rinvio in caso di annullamento della sentenza.
Cass. civ. n. 15893/2023
Nel giudizio di cassazione, è inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa nel giudizio di merito sollevi questioni che siano rimaste assorbite, ancorché in virtù del principio cd. della ragione più liquida, non essendo ravvisabile alcun rigetto implicito, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio. (Nella specie, è stato dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato proposto dalla compagnia assicuratrice, evocata dall'agenzia di viaggi, già ritenuta responsabile nel giudizio di merito per inadempimento agli obblighi informativi nei confronti dei clienti, sul presupposto che la questione dei limiti di polizza e della natura del risarcimento risultavano assorbite nella decisione impugnata e destinate, in esito all'accoglimento del ricorso principale, a riemergere davanti al giudice del rinvio).
Cass. civ. n. 5987/2021
Il successore a titolo particolare nel diritto controverso può tempestivamente impugnare per cassazione la sentenza di merito, ma non anche intervenire nel giudizio di legittimità, mancando una espressa previsione normativa, riguardante la disciplina di quell'autonoma fase processuale, che consenta al terzo la partecipazione a quel giudizio con facoltà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che sono quelle che hanno partecipato al giudizio di merito. (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BERGAMO, 03/12/2014).
Cass. civ. n. 41254/2021
Le regole sull'impugnazione tardiva, sia ai sensi dell'art. 334 c.p.c., che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., operano esclusivamente per il ricorso incidentale in senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l'impugnazione principale e non anche per quello che abbia contenuto adesivo al ricorso principale - neppure ove contenga censure aggiuntive rispetto a quest'ultimo - che va proposto, a pena di inammissibilità, nel termine ordinario di impugnazione. (Sospende esecutorietà, CORTE D'APPELLO GENOVA, 21/11/2016).
Cass. civ. n. 23903/2020
In tema di danno erariale, l'azione esercitata contro più soggetti solidalmente responsabili inserisce in un unico giudizio più cause scindibili e indipendenti; ne consegue che, proposto ricorso per cassazione da uno dei condebitori solidali, gli altri, per i quali sia ormai decorso il relativo temine, non possono giovarsi dell'impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell'art.334 c.p.c., operando le forme e i termini stabiliti da questa norma esclusivamente per l'impugnazione incidentale in senso stretto, ossia per quella proveniente dalla parte "contro" la quale è stata proposta l'impugnazione principale, o per quella chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art.331 c.p.c. (Dichiara inammissibile, CORTE CONTI II SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 11/09/2018).
Cass. civ. n. 15582/2020
Nell'ipotesi in cui vengano iscritti due ricorsi per cassazione di identico contenuto, proposti dalla stessa parte contro la medesima sentenza, uno in via principale e l'altro in via incidentale rispetto al ricorso principale di un'altra parte, qualora la loro notificazione sia stata coeva, in sede di loro riunione, deve essere data priorità di esame a quello iscritto per primo, e, se esso sia ammissibile e procedibile, la sua decisione rende inammissibile, in via sopravvenuta, l'altro ricorso. (Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 26/09/2012).
Cass. civ. n. 10934/2019
Nelle controversie condominiali che investono i diritti dei singoli condòmini sulle parti comuni, ciascun condòmino ha, in considerazione della natura dei diritti contesi, un autonomo potere individuale - concorrente, in mancanza di personalità giuridica del condominio, con quello dell'amministratore - di agire e resistere a tutela dei suoi diritti di comproprietario "pro quota", sicché è ammissibile il ricorso incidentale tardivo del condòmino che, pur non avendo svolto difese nei precedenti gradi di merito, intenda evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del condominio senza risentire dell'analoga difesa già svolta dallo stesso.
Cass. civ. n. 9097/2019
Nel giudizio di legittimità, l'art. 371 bis c.p.c., là dove impone, a pena di improcedibilità, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato, riguarda non solo l'ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario cui il ricorso non sia stato in precedenza notificato, ma va riferito, con interpretazione estensiva, anche all'ipotesi in cui la Corte abbia disposto, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., il rinnovo della notificazione del ricorso. Peraltro, non ricorrendo l'ipotesi del deposito tardivo dell'atto d'integrazione del contraddittorio, ma quella più radicale dell'inottemperanza all'ordine impartito dalla S.C., la pronuncia deve essere di inammissibilità e non già di improcedibilità del ricorso. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/11/2013).
Cass. civ. n. 30775/2019
In tema processo litisconsortile, in virtù del principio di unità dell'impugnazione, il ricorso proposto irritualmente in forma autonoma da chi, ai sensi degli artt. 333 e 371 c.p.c., avrebbe potuto proporre soltanto impugnazione incidentale, per convertirsi in quest'ultima deve averne i requisiti temporali, onde la conversione risulta ammissibile solo se la notificazione del relativo atto non ecceda il termine di quaranta giorni da quello dell'impugnazione principale; né la decadenza conseguente all'inosservanza di detto termine può ritenersi superata dall'eventuale rispetto del termine "esterno" di cui agli artt. 325 o 327 c.p.c., giacché la tardività o la tempestività, in relazione a quest'ultimo, assume rilievo ai soli fini della determinazione della sorte dell'impugnazione stessa in caso di inammissibilità di quella principale, ex art. 334 c.p.c.
Cass. civ. n. 33809/2019
Nei procedimenti con pluralità di parti, una volta avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, alle quali il ricorso sia stato notificato, debbono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e, perciò, nella forma del ricorso incidentale, ai sensi dell'art. 371 c.p.c., in relazione all'art. 333 dello stesso codice, salva la possibilità della conversione del ricorso comunque presentato in ricorso incidentale - e conseguente riunione ai sensi dell'art. 335 c.p.c. - qualora risulti proposto entro i quaranta giorni dalla notificazione del primo ricorso principale, posto che in tale ipotesi, in assenza di una espressa indicazione di essenzialità dell'osservanza delle forme del ricorso incidentale, si ravvisa l'idoneità del secondo ricorso a raggiungere lo scopo. (Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 16/01/2018).
Cass. civ. n. 18648/2018
Il ricorso incidentale condizionato presuppone la soccombenza, la quale non sussiste, con conseguente inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, ove lo stesso verta su una parte della motivazione che non abbia dato luogo ad una pronuncia su questione, pregiudiziale di rito o preliminare di merito, sfavorevole alla parte totalmente vittoriosa.
Cass. civ. n. 25357/2018
Il controricorrente vittorioso in sede di legittimità, che intenda ottenere la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, non solo del giudizio che si è svolto davanti alla Corte di cassazione, ma anche di quelle dei due gradi di merito, in relazione alle quali è intervenuta pronuncia di compensazione, deve proporre ricorso incidentale avverso quest'ultima statuizione del giudice di appello.
Cass. civ. n. 22095/2017
In tema di giudizio di cassazione, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso incidentale condizionato allorché proponga censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito bensì a questioni su cui il giudice di appello non si è pronunciato ritenendole assorbite, atteso che in relazione a tali questioni manca la soccombenza che costituisce il presupposto dell'impugnazione, salva la facoltà di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio, in caso di annullamento della sentenza.
Cass. civ. n. 23531/2016
Il ricorso incidentale condizionato, proposto dalla parte interamente vittoriosa su questioni pregiudiziali decise in senso ad essa sfavorevole nella precedente fase di merito, può essere esaminato e deciso con priorità, senza tenere conto della sua subordinazione all'accoglimento del ricorso principale, quando sia fondato su una ragione più liquida che consenta di modificare l'ordine delle questioni da trattare, in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost.. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha definito un giudizio in tema di revoca della pensione nel senso dell'improponibilità della domanda giudiziale per difetto di domanda amministrativa, laddove la corte d'appello aveva dichiarato la decadenza ex art. 42 del d.l. n. 269 del 2003, conv. in l. n. 326 del 2003).
Cass. civ. n. 22841/2016
La parte totalmente vittoriosa in grado di appello non ha l'onere di proporre ricorso incidentale per chiedere il riesame delle eccezioni disattese dalla sentenza impugnata dal soccombente, risultando sufficiente che riproponga tali eccezioni in una delle difese del giudizio di cassazione.
Cass. civ. n. 19165/2015
Nel giudizio di cassazione il termine per la valida proposizione del ricorso incidentale tardivo ex art. 334 c.p.c. decorre sempre dalla data in cui il controricorrente ha ricevuto la notificazione del ricorso principale e non degli eventuali successivi ricorsi incidentali, non essendo configurabili decorrenze differenziate in relazione alla posizione di ciascun controricorrente.
Cass. civ. n. 16548/2015
In tema di giudizio di cassazione, il ricorrente incidentale è esonerato dal deposito della sentenza impugnata solo se vi ha già provveduto il ricorrente principale in conformità dell'art. 369 c.p.c., sicché, in mancanza, il ricorrente incidentale ha l'onere di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, la predetta sentenza corredata della relata di notifica.
Cass. civ. n. 11131/2015
Chi interviene volontariamente in un giudizio (nella specie, amministrativo) in relazione al quale già è stato proposto regolamento di giurisdizione non ha diritto all'integrazione del contraddittorio davanti alla Corte di cassazione, atteso che l'interveniente volontario accetta lo stato e il grado in cui il giudizio si trova.
Cass. civ. n. 7523/2015
In tema di giudizio per cassazione, qualora la sentenza impugnata con ricorso principale abbia, sia pur implicitamente, risolto in senso sfavorevole alla parte vittoriosa una questione preliminare o pregiudiziale, l'intimato, che intenda sottoporre all'esame della Corte tale questione, in considerazione della struttura del procedimento di legittimità, non può limitarsi a riproporre la stessa con il controricorso, ma ha l'onere di proporre ricorso incidentale con riferimento alla sua soccombenza teorica.
Cass. civ. n. 6077/2015
In tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre i termini di cui agli artt. 325, secondo comma, ovvero 327, primo comma, cod. proc. civ., è inefficace qualora il ricorso principale per cassazione sia inammissibile, senza che, in senso contrario rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 371, secondo comma, cod. proc. civ. (quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale).
Cass. civ. n. 23271/2014
Nel giudizio di cassazione, il ricorso incidentale non condizionato, con cui vengano proposte questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito la cui decisione, secondo l'ordine logico e giuridico, debba precedere quella del merito del ricorso principale, va esaminato con priorità rispetto a quest'ultimo, indipendentemente dalla rilevabilità d'ufficio delle questioni proposte - profilo, questo, che riveste importanza preminente in caso di ricorso incidentale condizionato allo scopo di superare la volontà della parte di subordinare l'esame della propria impugnazione all'accoglimento del ricorso principale - poiché l'interesse all'impugnazione sorge per il solo fatto che il ricorrente incidentale è soccombente sulla questione pregiudiziale o preliminare decisa in senso a lui sfavorevole, così da rendere incerta la vittoria conseguita sul merito dalla stessa proposizione del ricorso principale e non già dalla sua eventuale fondatezza.
Cass. civ. n. 16221/2014
Il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso. Tuttavia quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., indipendentemente dai termini (l'abbreviato e l'annuale) di impugnazione in astratto operativi.
Cass. civ. n. 12038/2014
Nell'ipotesi in cui avverso una sentenza di merito, già impugnata con ricorso principale per cassazione, sia stato successivamente proposto un ulteriore ricorso presentato come autonomo, senza peraltro che sia portata a conoscenza della S.C. la pendenza della pluralità di impugnazioni, la mancata riunione delle due impugnative, con conseguente decisione di uno dei due ricorsi, mentre non incide - comportandone la nullità - sulla validità della pronuncia già adottata (anche là dove quest'ultima abbia avuto per oggetto l'impugnazione esperita successivamente, essendosi determinata l'inversione dei due mezzi), preclude, tuttavia, in forza dei principi di unità della decisione, del giusto processo e della sua ragionevole durata, l'esame dell'altro ricorso, il quale diventa improcedibile.
Cass. civ. n. 6122/2014
L'art. 371 cod. proc. civ., nel rinviare alle disposizioni di cui agli artt. 366 e 369, terzo comma, cod. proc. civ., impone anche al ricorrente incidentale di specificare in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto, sicché, in caso di omissione di tale adempimento, il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile, senza che possa attribuirsi rilevanza, al fine di evitare tale conseguenza, alle produzioni effettuate dal ricorrente principale, valorizzate dal quinto comma del medesimo art. 371 cod. proc. civ., per escludere un analogo onere di deposito a carico del ricorrente incidentale, solo limitatamente alla copia della sentenza o della decisione impugnata.
Cass. civ. n. 4074/2014
In caso di declaratoria di inefficacia del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell'art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all'esame dell'impugnazione incidentale e dunque l'applicazione del principio di causalità con riferimento al "decisum" evidenzia che l'instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale.
Cass. civ. n. 2381/2014
Qualora il ricorso principale per cassazione venga dichiarato improcedibile, l'eventuale ricorso incidentale tardivo diviene inefficace, e ciò non in virtù di un'applicazione analogica dell'art. 334, secondo comma, cod. proc. civ. - dettato per la diversa ipotesi dell'inammissibilità dell'impugnazione principale - bensì in base ad un'interpretazione logico-sistematica dell'ordinamento, che conduce a ritenere irrazionale che un'impugnazione (tra l'altro anomala) possa trovare tutela in caso di sopravvenuta mancanza del presupposto in funzione del quale è stata riconosciuta la sua proponibilità.
Cass. civ. n. 1770/2014
In tema di giudizio per cassazione, la procura rilasciata in epoca successiva alla notificazione del ricorso incidentale, ma depositata insieme a quest'ultimo ai sensi dell'art. 370, terzo comma, cod. proc. civ., pur non impedendo la dichiarazione di inammissibilità del medesimo ricorso incidentale per difetto di procura speciale ai sensi degli artt. 365 e 371, terzo comma, cod. proc. civ., abilita nondimeno il difensore a partecipare alla discussione orale.
Cass. civ. n. 25054/2013
Nei procedimenti con pluralità di parti, una volta avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, alle quali il ricorso sia stato notificato, debbono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e, perciò, nella forma del ricorso incidentale, ai sensi dell'art. 371 cod. proc. civ., in relazione all'art. 333 dello stesso codice, salva la possibilità della conversione del ricorso comunque presentato in ricorso incidentale - e conseguente ricezione ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ. - qualora risulti proposto entro i quaranta giorni dalla notificazione del primo ricorso principale, posto che in tale ipotesi, in assenza di una espressa indicazione di essenzialità dell'osservanza delle forme del ricorso incidentale, si ravvisa l'idoneità del secondo ricorso a raggiungere lo scopo. Ne consegue che, solo in difetto di riunione delle due impugnazioni, la pronuncia relativa alla prima rende improcedibile la seconda, in quanto, risultando ormai impossibile il "simultaneus processus", si verifica un impedimento all'esame degli ulteriori gravami, in ragione della decadenza con la quale l'art. 333 cod. proc. civ. sanziona la prescrizione dell'incidentalità delle impugnazioni successivamente proposte.
Cass. civ. n. 21669/2013
In ipotesi di sentenza di appello che abbia omesso di pronunciare sull'eccezione di estinzione del processo, la parte resistente non può limitarsi a riproporre tale eccezione nel controricorso, ma è tenuta ad impugnare il relativo capo della sentenza con ricorso incidentale.
Cass. civ. n. 12995/2013
Nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un'evidente ragione d'inammissibilità del ricorso, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluente sull'esito del giudizio. In applicazione del suddetto principio, ed in presenza d'un ricorso da dichiarare inammissibile per inidoneità del quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., la Corte ha ritenuto superfluo ordinare preventivamente l'integrazione del contraddittorio nei confronti del curatore dell'eredità giacente dell'originario convenuto, deceduto nel corso del giudizio ed ai cui eredi era stato notificato il ricorso per cassazione, pur avendo costoro dichiarato di rinunciare all'eredità).
Cass. civ. n. 6107/2012
Nel caso in cui, nel giudizio di legittimità, la parte non adempia all'ordine di integrazione del contraddittorio emesso dalla S.C., il ricorso va dichiarato inammissibile, sebbene sia stata presentata istanza di declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
Cass. civ. n. 4747/2012
In sede di giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, qualora, riscontrata la nullità della notifica del ricorso, ne sia stata disposta la rinnovazione, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., il termine perentorio entro cui deve avvenire il deposito del ricorso nuovamente notificato è quello di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato dalla Corte per la rinnovazione, a mente dell'art. 371-bis cod. proc. civ. la cui inosservanza determina la pronuncia d'ufficio di improcedibilità del ricorso, senza che possa rilevare l'avvenuta costituzione del resistente, posto che il principio - sancito dall'art.156 cod. proc. civ. - di non rilevabilità della nullità dell'atto per avvenuto raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente alle ipotesi di inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori.