Art. 371 – Codice di procedura civile – Ricorso incidentale
La parte di cui all'articolo precedente deve proporre con l'atto contenente il controricorso l'eventuale ricorso incidentale contro la stessa sentenza.
La parte alla quale è stato notificato il ricorso per integrazione a norma degli articoli 331 e 332 deve proporre l'eventuale ricorso incidentale con atto depositato nel termine di quaranta giorni dalla notificazione.
Al ricorso incidentale si applicano le disposizioni degli articoli 365, 366 e 369.
Per resistere al ricorso incidentale può essere depositato un controricorso a norma dell'articolo precedente.
Se il ricorrente principale deposita la copia della sentenza o della decisione impugnata, non è necessario che la depositi anche il ricorrente per incidente.
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Cass. civ. n. 19747/2025
La parte totalmente vittoriosa in appello (o nell'unico grado di merito) è legittimata a proporre ricorso incidentale solo nella ipotesi in cui intenda riproporre in cassazione l'eccezione del giudicato interno, mentre in tutti gli altri casi è priva di interesse processuale al ricorso, potendo, invece, con riferimento alle domande od eccezioni espressamente non accolte dal giudice di merito, proporre ricorso incidentale condizionato all'accoglimento, almeno parziale, del ricorso principale, giacché in tale ipotesi, per effetto della cassazione della sentenza impugnata, viene meno la sua posizione di parte del tutto vittoriosa, sorgendo, in tal modo, l'interesse all'impugnazione.
Cass. civ. n. 9501/2025
Ai giudizi di legittimità introdotti con ricorso notificato prima dell'1 gennaio 2023, non si applicano gli artt. 370 e 371 c.p.c., come novellati dal d.lgs. n. 149 del 2022, non essendo tali disposizioni richiamate dall'art. 35, comma 6, del medesimo d.lgs. fra quelle che - in deroga alla regola generale di cui al precedente comma 5 - sono applicabili anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato a tale data, per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.
Cass. civ. n. 102/2025
In tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale proposto dalla parte interamente vittoriosa è inammissibile, salvo che faccia riferimento a questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito e che venga inteso in ogni caso come condizionato.
Cass. civ. n. 25694/2024
Il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito, ha natura di ricorso condizionato all'accoglimento del ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte; ne consegue che, laddove le medesime questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito, tale ricorso incidentale va esaminato dal giudice di legittimità solo in presenza dell'attualità dell'interesse, ovvero unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale.
Cass. civ. n. 2115/2024
L'art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, che ha previsto la sospensione dei termini per il compimento degli atti dei procedimenti civili dal 9 marzo all'11 maggio 2020, a causa della pandemia da Covid-19, non ha introdotto una speciale sospensione ex lege del processo, ma unicamente la sospensione dei termini processuali, cosicché l'atto processuale compiuto da una parte nel corso di tale periodo non è nullo, ma solo improduttivo dei suoi effetti in relazione alla prosecuzione del giudizio; pertanto, ove il ricorso per cassazione sia stato notificato in pendenza di tale periodo, non si verifica alcuna inammissibilità, ma i termini processuali correlati alla notificazione iniziano a decorrere al termine della sospensione.
Cass. civ. n. 29662/2023
Il ricorso incidentale, anche se qualificato come condizionato, deve essere giustificato dalla soccombenza, cosicché è inammissibile il ricorso proposto dalla parte che sia rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, proposto al solo scopo di risollevare questioni che non sono state decise dal giudice di merito perché assorbite dall'accoglimento di altra tesi, avente carattere preliminare, salva la facoltà di riproporle dinanzi al giudice del rinvio in caso di annullamento della sentenza.
Cass. civ. n. 15893/2023
Nel giudizio di cassazione, è inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa nel giudizio di merito sollevi questioni che siano rimaste assorbite, ancorché in virtù del principio cd. della ragione più liquida, non essendo ravvisabile alcun rigetto implicito, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio. (Nella specie, è stato dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato proposto dalla compagnia assicuratrice, evocata dall'agenzia di viaggi, già ritenuta responsabile nel giudizio di merito per inadempimento agli obblighi informativi nei confronti dei clienti, sul presupposto che la questione dei limiti di polizza e della natura del risarcimento risultavano assorbite nella decisione impugnata e destinate, in esito all'accoglimento del ricorso principale, a riemergere davanti al giudice del rinvio).
Cass. civ. n. 18648/2018
Il ricorso incidentale condizionato presuppone la soccombenza, la quale non sussiste, con conseguente inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, ove lo stesso verta su una parte della motivazione che non abbia dato luogo ad una pronuncia su questione, pregiudiziale di rito o preliminare di merito, sfavorevole alla parte totalmente vittoriosa.
Cass. civ. n. 22095/2017
In tema di giudizio di cassazione, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso incidentale condizionato allorché proponga censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito bensì a questioni su cui il giudice di appello non si è pronunciato ritenendole assorbite, atteso che in relazione a tali questioni manca la soccombenza che costituisce il presupposto dell'impugnazione, salva la facoltà di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio, in caso di annullamento della sentenza.
Cass. civ. n. 6122/2014
L'art. 371 cod. proc. civ., nel rinviare alle disposizioni di cui agli artt. 366 e 369, terzo comma, cod. proc. civ., impone anche al ricorrente incidentale di specificare in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto, sicché, in caso di omissione di tale adempimento, il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile, senza che possa attribuirsi rilevanza, al fine di evitare tale conseguenza, alle produzioni effettuate dal ricorrente principale, valorizzate dal quinto comma del medesimo art. 371 cod. proc. civ., per escludere un analogo onere di deposito a carico del ricorrente incidentale, solo limitatamente alla copia della sentenza o della decisione impugnata.
Cass. civ. n. 4074/2014
In caso di declaratoria di inefficacia del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell'art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all'esame dell'impugnazione incidentale e dunque l'applicazione del principio di causalità con riferimento al "decisum" evidenzia che l'instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale.
Cass. civ. n. 2381/2014
Qualora il ricorso principale per cassazione venga dichiarato improcedibile, l'eventuale ricorso incidentale tardivo diviene inefficace, e ciò non in virtù di un'applicazione analogica dell'art. 334, secondo comma, cod. proc. civ. - dettato per la diversa ipotesi dell'inammissibilità dell'impugnazione principale - bensì in base ad un'interpretazione logico-sistematica dell'ordinamento, che conduce a ritenere irrazionale che un'impugnazione (tra l'altro anomala) possa trovare tutela in caso di sopravvenuta mancanza del presupposto in funzione del quale è stata riconosciuta la sua proponibilità.
Cass. civ. n. 1770/2014
In tema di giudizio per cassazione, la procura rilasciata in epoca successiva alla notificazione del ricorso incidentale, ma depositata insieme a quest'ultimo ai sensi dell'art. 370, terzo comma, cod. proc. civ., pur non impedendo la dichiarazione di inammissibilità del medesimo ricorso incidentale per difetto di procura speciale ai sensi degli artt. 365 e 371, terzo comma, cod. proc. civ., abilita nondimeno il difensore a partecipare alla discussione orale.
Cass. civ. n. 1410/1996
Il ricorso per cassazione proposto in via autonoma e principale dall'interventore adesivo dipendente deve essere considerato come ricorso incidentale adesivo rispetto a quello della parte adiuvata, da considerarsi come ricorso principale, atteso che il detto interventore — il quale non può proporre impugnazione in via autonoma, salvo che per la parte relativa alla statuizione di condanna alle spese giudiziali (nella specie, non oggetto di impugnazione) — conserva la sua posizione processuale secondaria e subordinata rispetto a quella della parte adiuvata, e può quindi aderire all'impugnazione da questa proposta.
Cass. civ. n. 12166/1995
Legittimata a proporre ricorso incidentale, oltre ai soccombenti parziali o reciproci che intendano impugnare la sentenza per motivi diversi da quelli dedotti nel ricorso principale, ovvero che abbiano una ragione comune contraria o indipendente da quella del ricorso principale, è anche la parte del tutto vittoriosa in appello che intenda riproporre in cassazione eccezioni del giudicato interno. Al di fuori di tale ipotesi la parte vittoriosa in appello non ha l'onere di proporre ricorso incidentale per far valere domande o eccezioni non accolte dal giudice del merito, poiché l'accoglimento del ricorso principale comporterebbe pur sempre la possibilità di riesame nel giudizio di rinvio di dette domande ed eccezioni.
Cass. civ. n. 7822/1995
Il ricorso per cassazione proposto come impugnazione autonoma dalla parte alla quale sia già stato notificato ricorso avverso la medesima sentenza vale come ricorso incidentale se notificato e depositato nei termini per quest'ultimo previsti, sicché il ricorso incidentale successivamente proposto dalla stessa parte va dichiarato inammissibile per avvenuta consumazione del potere di impugnazione ed il suo contenuto ha soltanto valore di controricorso.
Cass. civ. n. 325/1994
Il ricorso incidentale per cassazione nei confronti del controricorrente, che abbia proposto anche ricorso incidentale, deve essere proposto, ai sensi del secondo comma dell'art. 371 c.p.c., nel termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale e non del primo ricorso incidentale, atteso che avverso il ricorso incidentale il quarto comma del detto art. 371 prevede solo la proponibilità del controricorso non anche di un ulteriore ricorso incidentale in questo contenuto, potendo da ciò derivare una serie indeterminata di ricorsi incidentali tardivi in contrasto con il principio della proponibilità dell'impugnazione incidentale solo dalle parti contro cui è stata l'impugnazione principale.
Cass. civ. n. 8334/1994
Non risponde al requisito della «specialità» – necessario per l'ammissibilità del ricorso anche incidentale per cassazione – la procura rilasciata in data anteriore alla sentenza impugnata (nella specie, a margine della citazione in riassunzione nel precedente giudizio di rinvio).
Cass. civ. n. 8805/1994
In ipotesi d'inammissibilità del ricorso principale per cassazione avverso sentenza non notificata, la tempestività del ricorso incidentale avverso la stessa pronuncia deve essere verificata non solo con riferimento al generale termine d'impugnazione stabilito dall'art. 327 c.p.c. ma anche con riguardo al termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale, previsto dall'art. 371, comma 1, c.p.c. in relazione all'art. 370, comma 1, dello stesso codice.
Cass. civ. n. 4352/1993
Il ricorso successivamente proposto che ha valenza di impugnazione incidentale, qualora investa un capo della sentenza non impugnato con il ricorso principale, ha natura di ricorso autonomo, la cui ammissibilità è soggetta all'osservanza dei termini ordinari di cui agli artt. 325 e ss. c.p.c., a nulla rilevando, stante il suddetto carattere autonomo, che abbia anche un contenuto adesivo al ricorso principale.
Cass. civ. n. 5423/1992
La proposizione di ricorso per cassazione contro uno (o alcuni) soltanto dei più capi in cui si articola la sentenza non implica consumazione del diritto di impugnazione — per acquiescenza — rispetto ai capi non impugnati allorché essi non determinino un interesse attuale all'esercizio di tale diritto, per essere, relativamente ai medesimi, il ricorrente parzialmente vittorioso. Ne consegue che quest'ultimo, ove uno dei detti capi venga investito dal ricorso di altra parte, è legittimato alla proposizione del ricorso incidentale avverso il medesimo capo — originariamente non impugnato — in quanto l'interesse all'impugnazione può per tale ragione sopravvenire.
Cass. civ. n. 3191/1991
Il ricorso incidentale di tipo adesivo, cioè rivolto a chiedere la cassazione della sentenza per le stesse ragioni già fatte valere dal ricorrente principale, ancorché sia proposto da un litisconsorte in causa inscindibili, deve osservare i termini ordinari, atteso che le regole dettate dall'art. 334 c.p.c., sull'impugnazione incidentale tardiva, riguardano soltanto l'impugnazione incidentale in senso stretto, che è quella proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione principale (o che sia stata chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 c.p.c.).
Cass. civ. n. 7487/1991
La parte concretamente vittoriosa nel giudizio di appello non ha l'onere di proporre ricorso incidentale per far valere domande o eccezioni non accolte dal giudice del merito, rispetto alle quali siano pregiudiziali o preliminari o alternative le questioni sollevate col ricorso principale, poiché, in difetto di una norma che, per il giudizio di legittimità, fissi una regola analoga a quella di cui all'art. 346 c.p.c., l'accoglimento di quest'ultimo ricorso, ancorché in mancanza di quello incidentale, comporta la possibilità di riproposizione nel giudizio di rinvio di dette domande o eccezioni.
Cass. civ. n. 11678/1990
Il ricorso incidentale, ancorché l'art. 371, primo comma, c.p.c. prescriva che esso debba essere proposto con l'atto contenente il controricorso, può essere proposto, non essendo detta modalità da considerare essenziale, anche con atto a sé stante, indipendentemente dalla proposizione del controricorso, ferma peraltro l'esigenza che esso sia notificato nel termine (di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale) stabilito, in base al combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., per la proposizione del ricorso incidentale, non valendo ad escludere l'inammissibilità derivante dall'inosservanza di detto termine la circostanza che l'impugnazione sia tempestiva a norma degli artt. 325 e 327 c.p.c., atteso che la regola fondamentale della concentrazione delle impugnazioni contro la stessa sentenza comporta che tanto l'impugnazione che si intende proporre contro parte non impugnante, quanto quella con cui si intenda impugnare capi diversi da quelli oggetto della già proposta impugnazione, siano vincolate al canone della incidentalità di tutte le impugnazioni successive alla prima.
Cass. civ. n. 11773/1990
Il ricorso incidentale diretto ad ottenere non già la cassazione totale o parziale della sentenza impugnata, bensì il mutamento della relativa motivazione è inammissibile, in quanto la correzione della motivazione può conseguirsi mediante la semplice riproposizione delle difese nel controricorso o attraverso l'esercizio del potere correttivo attribuito alla S.C. ex art. 383, ultimo comma, c.p.c.
Cass. civ. n. 12134/1990
Il ricorso incidentale per cassazione della parte totalmente vittoriosa nel merito, ancorché condizionato, deve essere esaminato in via prioritaria quando investa la questione della giurisdizione, che sia stata espressamente affermata dalla sentenza impugnata, non potendo la contestazione del potere decisorio del giudice, siccome carente di giurisdizione, essere condizionata al risultato della lite, dato che la valutazione del merito postula pur sempre l'esercizio dello stesso potere decisorio che con il ricorso incidentale si intende contestare, senza che, in presenza dell'impugnazione principale concernente il merito, sia carente l'attuale interesse all'impugnazione della statuizione concernente la giurisdizione e così il correlativo dovere del giudice di pronunciare al riguardo.
Cass. civ. n. 2629/1990
Il principio secondo cui il ricorso incidentale della parte totalmente vittoriosa nel merito, anche se condizionato, deve essere esaminato in via prioritaria quando investe una questione pregiudiziale di rito (o preliminare di merito) rilevabile di ufficio, non è applicabile ove detta questione sia stata affrontata, e decisa dal giudice di merito; in quest'ultimo caso, infatti, la questione cessa di essere rilevabile di ufficio ed il suo riesame postula la proposizione di un'impugnazione, la quale è ammissibile solo in presenza di un interesse, che, con riferimento alla parte totalmente vittoriosa, sorge solo in presenza della fondatezza del ricorso principale, con la conseguenza che è quest'ultimo che deve essere esaminato per primo.
Cass. civ. n. 1372/1989
Nel caso in cui la sentenza di merito risolva anche implicitamente una determinata questione giuridicamente preliminare in senso sfavorevole alla parte poi risultata in concreto vittoriosa, questa, se la controparte ricorre per cassazione, è tenuta a proporre ricorso in ordine alla predetta questione per evitare che essa rimanga preclusa in sede di rinvio, in quanto il principio secondo cui non è necessario il gravame incidentale per ottenere il riesame delle questioni pregiudiziali o preliminari vale solo per le questioni non esaminate e decise dal giudice di appello.
Cass. civ. n. 3540/1989
L'atto di controricorso e ricorso incidentale non può ritenersi validamente sottoscritto da difensore munito di procura speciale rilasciata in calce alla copia notificata del ricorso principale, malgrado il richiamo di essa nell'intestazione di detto atto, mancando la certezza dell'anteriorità del mandato rispetto alla notificazione dell'atto medesimo.
Cass. civ. n. 1661/1988
Il fatto che la parte, alla quale sia stato notificato ricorso per cassazione, abbia proposto a sua volta ricorso principale anziché incidentale non rende inammissibile tale gravame ove il termine di legge non sia decorso, ma importa la conversione di detto ricorso principale in ricorso incidentale, ancorché la stessa parte, dopo aver presentato ricorso autonomo, abbia presentato controricorso per resistere al ricorso avversario.
Cass. civ. n. 6742/1988
Il ricorso incidentale per cassazione è esperibile dalla parte cui è notificato il ricorso principale (artt. 370 e 371 c.p.c.), non anche, pertanto, dal ricorrente principale, in risposta al ricorso incidentale di detta parte, operando, in difetto di espressa previsione di legge, il principio della consumazione del diritto d'impugnazione per effetto della proposizione del ricorso principale.
Cass. civ. n. 1106/1986
L'atto denominato controricorso non può valere come ricorso incidentale ove non contenga la richiesta di cassazione della sentenza, specificamente prevista dall'art. 366, n. 4, c.p.c., richiamato dall'art. 371 dello stesso codice, ed essenziale per individuare nell'atto suddetto un mezzo di impugnazione, alla luce dei principi della domanda, del contraddittorio e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Cass. civ. n. 1640/1985
Nell'ipotesi in cui avverso una sentenza di merito, già impugnata con ricorso principale per cassazione, sia stato successivamente proposto da un'altra parte in causa un ulteriore ricorso presentato come autonomo, anziché come incidentale, senza peraltro, essere portata a conoscenza del giudice la pendenza della pluralità di impugnazioni, la mancata riunione delle due impugnative, con conseguente decisione di uno solo dei due ricorsi, non influisce sulla validità della pronuncia emessa, mentre, in forza del principio dell'unicità della decisione, preclude l'esame dell'altro ricorso, anche nell'eventualità in cui la pronuncia emessa abbia avuto ad oggetto il ricorso apparentemente principale, ma di fatto incidentale.
Cass. civ. n. 3772/1985
Il principio che la notifica dell'atto d'impugnazione a più parti domiciliate presso un unico procuratore, eseguita mediante consegna di una sola copia, è inesistente, in quanto determina un'incertezza assoluta circa l'identità della parte contro cui l'impugnazione è diretta, non è estensibile agli atti che, come il controricorso, mirino a resistere al gravame, per i quali è sufficiente la notifica in unica copia nel domicilio eletto dai ricorrenti principali presso il comune difensore; ne consegue che, nel caso in cui il controricorso, così notificato, contenga anche il ricorso incidentale, tale impugnazione è inammissibile, potendosi tener conto del controricorso solo ed in quanto atto difensivo.
Cass. civ. n. 270/1984
Ai sensi dell'art. 371, quarto comma, c.p.c., per resistere al ricorso incidentale il ricorrente principale (salvo che non intenda difendersi solo in sede di discussione orale) può proporre controricorso tempestivamente notificato, ma non produrre prima dell'udienza una semplice memoria, della quale, quindi, non va tenuto conto.
Cass. civ. n. 5845/1982
Il ricorso incidentale condizionato deve essere deciso con priorità rispetto al ricorso principale, come se la condizione non fosse stata apposta, quando investa questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito rilevabili d'ufficio; deve, invece, procedersi all'esame preventivo del ricorso principale allorquando col ricorso incidentale venga prospettata una questione pregiudiziale non rilevabile d'ufficio, poiché, se il ricorso principale risultasse infondato, il ricorrente incidentale non avrebbe alcun interesse all'esame del proprio ricorso, non potendo l'eventuale accoglimento di esso portare ad un risultato a lui più favorevole di quello derivante dal rigetto del ricorso principale.
Cass. civ. n. 3840/1953
È improcedibile il ricorso incidentale depositato in cancelleria oltre il termine prescritto dall'art. 369 c.p.c.