Cass. civ. n. 1743 del 6 marzo 1990
Testo massima n. 1
Nel rito del lavoro non è consentito in appello il mutamento della causa petendi della domanda originaria, ancorché esso non involga una trasformazione obiettiva del contenuto intrinseco della domanda stessa, essendo in detta fase precluse anche modifiche (salvo quelle meramente quantitative) che comportino non una mutatio ma solo una emendatio libelli, la quale è permessa solo all'udienza di discussione di primo grado, previa autorizzazione del giudice e nella ricorrenza dei gravi motivi previsti dalla legge (art. 420, primo comma, c.p.c.).
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