Cass. civ. n. 5041 del 26 febbraio 2024

Testo massima n. 1


PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE Compensi difensore d'ufficio nel processo penale - Art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Spese sostenute per difendersi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Spettanza - Fondamento.


Il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, al riconoscimento anche delle spese sostenute per difendersi nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo instaurato dal soggetto a cui favore ha prestato l'attività difensiva, in coerenza con la ratio dell'art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002, perché l'estensione della liquidazione anche ai compensi e agli esborsi resisi necessari nel predetto procedimento si giustifica per riferirsi strumentalmente e funzionalmente a una precedente attività professionale comunque resa anche nell'interesse dello Stato.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 31820 del 2019

Normativa correlata

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 116 CORTE COST. PENDENTE
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE