Cass. pen. n. 50447 del 09 novembre 2023
Testo massima n. 1
REATI FALLIMENTARI - IN GENERE - Bancarotta per distrazione - Configurabilità in epoca anteriore a quella individuata nella sentenza di estensione del fallimento al socio illimitatamente responsabile - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie.
In tema di reati fallimentari, il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione di beni del patrimonio personale è configurabile in capo al socio di società irregolare solo dal momento in cui il fallimento sia stato esteso nei suoi confronti. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione di condanna a titolo di concorso dell'imputato che, in epoca antecedente all'estensione del fallimento nei suoi confronti, aveva consapevolmente agevolato la moglie, titolare d'impresa, nella distrazione della quota parte di un immobile di proprietà di quest'ultima, mentre ha escluso la natura distrattiva del trasferimento della porzione immobiliare di proprietà esclusiva del predetto).
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.