Cass. civ. n. 7911 del 6 agosto 1990
Testo massima n. 1
Per la notificazione del ricorso per cassazione ad una società di persone è sufficiente la consegna di una sola copia al procuratore costituito ancorché siano più i soci della stessa, atteso che alla società di persone deve riconoscersi un'autonoma capacità processuale, mentre ciascun socio ha per intero, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo, il potere di rappresentanza sia sostanziale che processuale della società.