Cass. pen. n. 50474 del 09 novembre 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - PRESENTAZIONE - IN GENERE - Deposito telematico tardivo dell’atto di appello - Declaratoria di inammissibilità - Competenza - Giudice d'appello - Ragioni.


In tema di impugnazioni, la competenza a rilevare l'inammissibilità dell'atto di appello perché presentato tardivamente con modalità telematica va riconosciuta al giudice di appello e non a quello che ha emesso la sentenza appellata, poiché a quest'ultimo l'art. 87-bis, comma 8, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 riserva la valutazione di ammissibilità dell'impugnazione esclusivamente con riferimento ai requisiti elencati nel comma 7 del citato articolo, attinenti alla trasmissione dell'atto a mezzo di posta elettronica.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 48804 del 2023

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST.
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87 bis com. 1
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87 bis com. 7
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87 bis com. 8
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591

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