Cass. civ. n. 5048 del 26 febbraio 2024

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA Pubblico impiego privatizzato - Predeterminazione, ad opera della legge e della contrattazione collettiva, di tutti gli elementi essenziali del contratto - Tutela costitutiva ex art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo ratione temporis applicabile - Ammissibilità - Eventuali “accomodamenti” rispetto all’ambiente di lavoro e alle condizioni del lavoratore disabile - Accertamento del giudice di merito - Necessità.


In materia di rapporto di pubblico impiego privatizzato, dove la legge e la contrattazione collettiva predeterminano tutti gli elementi essenziali del contratto, come la qualifica, le mansioni, il trattamento economico e normativo e il periodo di prova, non sono ravvisabili ostacoli alla tutela costitutiva ex art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 - nel testo ratione temporis applicabile - invocata dal lavoratore, iscritto nelle liste di avviamento obbligatorio e risultato idoneo al collocamento, dovendosi solo valutare, con accertamento di fatto riservato al giudice del merito, se siano o meno praticabili "ragionevoli accomodamenti", nel rispetto dei principi stabiliti dalla direttiva 2000/78/CE, per rendere concretamente compatibile l'ambiente lavorativo con le limitazioni funzionali del lavoratore disabile.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 6497 del 2021

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2932
Legge 12/03/1999 num. 68 CORTE COST.
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 2 CORTE COST.
Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 216 art. 3 com. 3
Direttive del Consiglio CEE 27/11/2000 num. 78 art. 5
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 70 com. 13
DPR 09/05/1994 num. 487 art. 17

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