Cass. civ. n. 9199 del 6 settembre 1990

Sezione Unite

Testo massima n. 1


Nel rito del lavoro, la produzione in appello di nuovi documenti (che si sottrae al divieto sancito dal secondo comma dell'art. 437 c.p.c.) esige, a pena di decadenza, che essi siano specificamente indicati dalle parti nel ricorso dell'appellante o nella memoria difensiva dell'appellato e depositati contestualmente a questi, a norma degli artt. 414 e 416 c.p.c., richiamati dagli artt. 434 e 436 dello stesso codice, restando in tal caso i documenti sottratti ad una preventiva valutazione d'indispensabilità e soggetti solo al normale giudizio di rilevanza in sede di decisione della causa. L'operatività della detta decadenza – che dà luogo ad una preclusione rilevabile d'ufficio dal giudice – è esclusa, in base al criterio ricavabile dall'art. 420, quinto comma, c.p.c., con riguardo a documenti sopravvenuti (od anche anteriori la cui produzione sia giustificata dallo sviluppo assunto dalla vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria predetti), ferma, peraltro, in tali ipotesi, la necessità che la produzione dei documenti sia autorizzata dal giudice ed effettuata prima dell'inizio della discussione orale.

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