Cass. civ. n. 4554 del 31 ottobre 1989
Testo massima n. 1
L'istituto della presupposizione - introdotto in modo espresso ed in via generale nel nostro ordinamento dalla norma dell'art. 1467 c.c. - ricorre quando una determinata situazione di fatto o di diritto (passata, presente e futura) possa ritenersi tenuta presente dai contraenti nella formazione del loro consenso - pur in mancanza di un espresso riferimento ad essa nelle clausole contrattuali - come presupposto condizionante il negozio (cosiddetta condizione non sviluppata o inespressa). A tal fine, pertanto, si richiede: 1) che la presupposizione sia «comune» a tutti i contraenti; 2) che l'evento supposto sia stato assunto come «certo» nella rappresentazione delle parti (ed in ciò la presupposizione differisce dalla condizione); 3) che si tratti di presupposto «obiettivo», consistente, cioè, in una situazione di fatto il cui venir meno o il cui verificarsi sia del tutto indipendente dalla attività e volontà dei contraenti e non corrisponda, integrandolo, all'oggetto di una specifica loro obbligazione.
Testo massima n. 2
La nullità degli atti giuridici aventi per oggetto immobili costruiti senza concessione edilizia, ove da essi non risulti che l'acquirente era a conoscenza della mancanza della concessione, sancita dall'art. 15 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, può essere dedotta e fatta valere in giudizio soltanto dall'acquirente, a tutela del cui interesse essa è stata prevista.
Testo massima n. 3
La risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta — ai sensi dell'art. 1467 c.c. — non può essere fatta valere dalla parte che, con il suo inadempimento, abbia ritardato la esecuzione del contratto, rendendo necessario il ricorso della parte adempiente alla tutela giudiziaria; infatti, essendo posto a carico della parte inadempiente il rischio della sopravvenuta impossibilità della prestazione (art. 1221 c.c.), deve a fortiori ritenersi che sia a carico della stessa parte la sopravvenienza dell'eccessiva onerosità, la quale, rispetto all'ipotesi dell'impossibilità della prestazione, costituisce una situazione meno grave.