Cass. civ. n. 4005 del 15 aprile 1991
Testo massima n. 1
La rivalutazione secondo gli indici Istat degli accantonamenti annui delle quote di trattamento di fine rapporto, prevista dall'art. 2120, c.c. (nel nuovo testo introdotto dalla L. 29 maggio 1982, n. 297) mira a consegnare gli effetti del decorso del tempo sulle somme via via accantonate, nell'ambito dell'operazione di liquidazione del detto trattamento nella misura dovuta al momento della cessazione del rapporto di lavoro; l'applicazione di tale normativa non esclude il risarcimento, secondo gli artt. 429, terzo comma, c.p. c. e 150 att. c.p.c., del maggior danno per la svalutazione monetaria verificatasi da tale momento a quello dell'effettivo soddisfo.
Può riguarda anche te
- Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
- Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
- Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
- Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi