Cass. civ. n. 4390 del 23 aprile 1991

Testo massima n. 1


Nel rito del lavoro, attesa la particolare rilevanza del verbale di udienza (che attesta la composizione del collegio non solo nel momento della discussione ma anche in quello della deliberazione), l'omessa indicazione dei componenti del collegio, nell'intestazione della sentenza d'appello – depositata completa della motivazione e sottoscritta dal giudice estensore e dal presidente – è causa non di nullità ma di un errore materiale emendabile a norma degli artt. 287 e 288 c.p.c.

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