Cass. civ. n. 6018 del 28 maggio 1991
Testo massima n. 1
In materia di prova del danno da incidenti stradali, l'omessa produzione da parte del danneggiato delle dichiarazioni dei redditi ai fini dell'applicazione della norma contenuta nel primo comma dell'art. 4 della L. 26 febbraio 1977, n. 39, non comporta a carico del giudice l'obbligo di richiedere al competente ufficio finanziario informazioni relative alle suddette dichiarazioni a norma dell'art. 213 c.p.c., trattandosi di facoltà discrezionale del giudice con riguardo alla necessità di informazioni relative ad atti o documenti della P.A. che questa non può fornire alla parte interessata, di cui non sostituisce l'adempimento del relativo onere probatorio.