Cass. civ. n. 6101 del 30 maggio 1991

Testo massima n. 1


Il cliente è sempre obbligato a corrispondere gli onorari e i diritti all'avvocato ed al procuratore da lui nominati ed il relativo ammontare viene stabilito dal giudice nei suoi specifici confronti a seguito del procedimento monitorio (art. 636 c.p.c.) o del procedimento previsto dagli artt. 28 e 29 della L. n. 794 del 1942, senza essere vincolato alla pronuncia sulle spese da parte del giudice che ha definito la causa cui le stesse si riferiscono, bensì potendosi avere riguardo, nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, al valore effettivo della controversia (da tener presente anche ai fini del rispetto dei minimi tariffari) quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile.

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi