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Articolo 636 Codice di procedura civile — Parcella delle spese e prestazioni

Articolo 636 Codice di procedura civile — Parcella delle spese e prestazioni

Nei casi previsti nei nn. 2 e 3 dell’articolo 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale . Il parere non occorre se l’ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie.

Il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell’articolo 640, deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 21675/2013

Ai sensi della legge 13 giugno 1942, n. 794 (applicabile “ratione temporis”), l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall’avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile deve proporsi con atto di citazione, sicché, qualora l’opponente abbia introdotto il corrispondente giudizio con ricorso, la sanatoria del vizio procedurale – operante quando, con la regolare instaurazione del contraddittorio, conseguente alla costituzione della controparte in assenza di eccezione alcuna, sia stato raggiunto lo scopo dell’atto, in virtù del principio di conversione degli atti processuali nulli di cui all’art. 156 c.p.c. – sussiste alla condizione che il ricorso venga notificato nel termine indicato nel decreto, analogamente a come si sarebbe dovuto procedere con l’atto di citazione.

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Cass. civ. n. 22655/2011

In base al combinato disposto degli artt. 633 e 636 c.p.c., la domanda monitoria relativa a crediti per prestazioni professionali deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale, mentre non possono ritenersi idonee prove scritte, in relazione a tali crediti, la fattura e la copia autentica del registro IVA, ai sensi dell’art. 634 c.p.c., riferendosi tale ultima norma alle diverse ipotesi dei crediti per somministrazione di merci e di denaro ovvero per prestazioni di servizi.

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Cass. civ. n. 12685/2011

In tema di competenza per territorio, ove un avvocato abbia agito, con il procedimento di ingiunzione, al fine di ottenere dal proprio cliente il pagamento di competenze professionali avvalendosi del foro speciale di cui all’art. 637, terzo comma, c.p.c., il rapporto tra quest’ultimo ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore previsto dall’art. 33, comma 2, lettera u), del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 va risolto nel senso della prevalenza del foro del consumatore, sia perché esso è esclusivo sia perché, trattandosi di due previsioni “speciali”, la norma successiva ha una portata limitatrice di quella precedente.

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Cass. civ. n. 236/2011

In tema di compenso spettante all’avvocato, l’acquisizione del parere dell’ordine professionale è obbligatoria soltanto nel procedimento d’ingiunzione, secondo quanto prescritto dall’art. 636, primo comma, c.p.c., quando l’ammontare del relativo credito non sia determinato in base a tariffe fisse. Al di fuori del predetto ambito, la necessità del parere non è in funzione del procedimento giudiziale adottato, camerale o a cognizione piena, né dipende dal fatto che il credito sia azionato dal professionista stesso o dai suoi eredi, ma è dettata dalla tipologia del corrispettivo, nel senso che è indispensabile soltanto se esso non possa essere determinato in base a tariffe, ovvero queste, pur esistenti, non siano vincolanti. Ne consegue che il predetto parere è necessario solo quando oggetto di liquidazione siano attività non rientranti nelle previsioni della tariffa professionale, per le quali la liquidazione debba avvenire opera del giudice.

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Cass. civ. n. 1505/1998

In tema di onorari dovuti ad esercente la professione forense la mancanza del parere dell’ordine professionale (non necessario peraltro quando il compenso sia predeterminato sulla base di una tariffa obbligatoria quale quella riguardante i diritti di procuratore stabiliti ex lege in misura fissa) e della parcella contenente l’esposizione delle spese e dei diritti, secondo quanto dispone l’art. 636 c.p.c. ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo, può essere eventualmente rilevante sotto il solo profilo del regolamento delle spese processuali ma non impedisce al giudice nel giudizio di opposizione di valutare la fondatezza della pretesa creditoria sulla base di ogni elemento versato in atti.

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Cass. civ. n. 3972/1997

Il parere espresso dal Consiglio dell’ordine degli Avvocati e Procuratori in ordine alla liquidazione degli onorari è vincolante per il giudice soltanto ai fini della pronuncia dell’ingiunzione (artt. 633, 636 c.p.c.) e non anche nel successivo giudizio in contraddittorio in cui il cliente contesti le ragioni di credito invocate dall’avvocato e/o procuratore.

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Cass. civ. n. 932/1997

La parcella dell’avvocato costituisce una dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità, in quanto l’iscrizione all’albo del professionista è una garanzia della sua personalità; ciò tuttavia non lo esime, in caso di contestazione, dall’onere di provare l’effettiva esecuzione delle prestazioni e l’esborso delle spese indicate in parcella.
Poiché il parere espresso sulla parcella dell’avvocato dal competente organo professionale costituisce un mero controllo sulla rispondenza delle voci indicate in parcella a quelle previste dalla tariffa, esso non avvalora in alcun modo i criteri assunti dal professionista per individuare il valore della controversia e determinarne l’importanza.

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Cass. civ. n. 1889/1995

La parcella delle spese e delle prestazioni dell’esercente una professione per la quale sia prevista una tariffa legalmente approvata, costituisce, se corredata del parere del competente ordine professionale, titolo idoneo per l’emissione del decreto ingiuntivo a carico del cliente ma non ha valore probatorio, nel successivo giudizio di opposizione da quest’ultimo eventualmente proposto, della effettiva esecuzione della prestazione in essa indicata né è vincolante, per il giudice, in ordine alla liquidazione degli onorari.

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Cass. civ. n. 7504/1994

Il parere della competente associazione professionale che, ai sensi dell’art. 636, comma 2, c.p.c., deve accompagnare la domanda di ingiunzione al pagamento dei crediti per le prestazioni di cui ai nn. 2 e 3 dell’art. 633 c.p.c., è vincolante solo per la pronuncia del decreto ingiuntivo e non anche nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo eventualmente promosso dal soggetto contro il quale il decreto è stato emesso, ove il professionista che si assume creditore ha l’onere di provare, in caso di contestazione, le prestazioni indicate nella parcella ed al giudice è riservato il potere di stabilire quali siano le voci della tariffa da applicare alle prestazioni effettivamente eseguite.

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Cass. civ. n. 2034/1994

Con riguardo al procedimento per ingiunzione promosso da avvocato per il pagamento della parcella, in ordine all’applicabilità del procedimento speciale introdotto dalla L. n. 794 del 1942, le prestazioni stragiudiziali che siano strettamente dipendenti dal mandato relativo alla difesa, sì da potersi considerare attività strumentale o complementare di quella propriamente processuale, hanno, anche esse, natura di prestazioni giudiziali, come la preventiva richiesta di risarcimento del danno all’assicuratore ai sensi della L. n. 990 del 1969, che integra esercizio di attività stragiudiziale puramente strumentale a quella giudiziale, essendo condizione per la proponibilità dell’azione risarcitoria.

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Cass. civ. n. 6214/1992

In tema di compensi professionali di avvocati e procuratori non possono essere considerate come stragiudiziali, ed essere perciò compensate separatamente da quelle giudiziali, quelle attività professionali che seppure non esplicate davanti al giudice siano con quelle giudiziali strettamente connesse e complementari sì da costituire di esse il naturale completamento. Tale connessione poi, e quindi la natura giudiziale della prestazione, deriva dallo stesso tenore della tariffa giudiziale professionale ogni volta che la prestazione stessa sia in essa esplicitamente prevista, come nel caso delle informazioni scritte o telefoniche del professionista al cliente circa l’andamento del giudizio e lo svolgimento delle udienze, previste nella tabella delle prestazioni giudiziali sotto la voce «consultazioni e corrispondenza con il cliente».

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Cass. civ. n. 4036/1977

In sede di opposizione al decreto ingiuntivo, emesso per il pagamento di prestazioni professionali, incombe al professionista l’onere di provare il conferimento dell’incarico, nonché di avere effettivamente eseguito le prestazioni indicate nella parcella. Il parere dell’organo professionale serve al mero controllo della corrispondenza tra le voci elencate e quelle previste nella tariffa.

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