Cass. civ. n. 6124 del 30 maggio 1991
Testo massima n. 1
In tema di pignoramento presso terzi, la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. resa non dal preteso terzo debitore esecutato, personalmente o a mezzo di mandatario speciale, ma da altra persona non munita di specifico potere di rappresentanza, è inefficace senza che ne sia ammessa ratifica, in quanto, trattandosi di atto non negoziale, ma processuale, non è applicabile la normativa civilistica relativa ai contratti conclusi ed agli atti unilaterali aventi contenuto patrimoniale compiuti da un falsus procurator.