Cass. civ. n. 7431 del 5 luglio 1991
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
L'omesso o tardivo deposito del ricorso per Cassazione a norma dell'art. 369 c.p.c. comporta l'improcedibilità dello stesso, la cui declaratoria deve essere effettuata con priorità anche con riguardo al rilievo dell'inammissibilità del ricorso per inosservanza del termine ex artt. 325, 326 c.p.c., non consentendo l'improcedibilità alcun ulteriore esame del ricorso stesso.