Cass. civ. n. 8821 del 13 agosto 1991
Testo massima n. 1
La mancata dichiarazione di contumacia della parte costituitasi mediante procuratore privo di ius postulandi non esclude la situazione di effettiva contumacia della parte medesima e, quindi, la sua possibilità di chiedere – ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 294 c.p.c. – la rimessione in termini per riproporre difese ed eccezioni che, prive di valore in quanto proposte dal procuratore suddetto, sono precluse al momento della (successiva) regolare costituzione della stessa parte, restando escluso che, in mancanza di detta remissione, tale preclusione possa essere superata dalla dichiarazione, nell'atto della regolare costituzione, di far proprie tutte le eccezioni e difese già dedotte dal difensore privo di ius postulandi, stante l'inapplicabilità alla procura alle liti dell'istituto della ratifica, che, in ogni caso, non potrebbe incidere sui diritti dei terzi (art. 1399, secondo comma, c.c.) e cioè sulle decadenze già verificatesi ex art. 416 c.p.c.
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