Art. 294 – Codice di procedura civile – Rimessione in termini

Il contumace che si costituisce può chiedere al giudice istruttore di essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse, se dimostra che la nullità della citazione [164 c.p.c.] o della sua notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile.

Il giudice, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette, quando occorre, la prova dell'impedimento, e quindi provvede sulla rimessione in termini delle parti.

I provvedimenti previsti nel comma precedente sono pronunciati con ordinanza.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche se il contumace che si costituisce intende svolgere, senza il consenso delle altre parti, attività difensive che producono ritardo nella rimessione al collegio della causa che sia già matura per la decisione rispetto alle parti già costituite.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. civ. n. 10183/2014

Ai sensi dell'art. 44 cod. civ. la residenza originaria si considera immutata sino alla regolare denunzia del trasferimento, sicché non può essere rimesso in termini ex art. 294 cod. proc. civ. il contumace che lamenti di non aver avuto notizia dell'atto di citazione, notificatogli presso la residenza originaria, essendosene allontanato senza dare disposizioni per essere prontamente informato di quanto a lui indirizzato.

Cass. civ. n. 7/2014

La parte che non si sia costituita tempestivamente in giudizio non può essere rimessa in termini, ai sensi dell'art. 294 c.p.c., quando deduca che la costituzione le sia stata impedita da uno stato di malattia, perché tale stato non può considerarsi una causa di impedimento ad essa non imputabile, essendo, in ogni caso, possibile il rilascio di una procura "ad hoc" per la costituzione.

Cass. civ. n. 22402/2006

L'istituto della rimessione in termini del contumace, di cui all'art. 294 c.p.c., mentre può trovare applicazione nel giudizio di appello in forza del rinvio di cui all'art. 359 c.p.c., è inapplicabile al procedimento avanti alla Corte in cassazione, in assenza di una norma di rinvio.

Cass. civ. n. 2305/2000

Perché la parte rimasta contumace sia ammessa a proporre l'impugnazione dopo il decorso del termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c., non è sufficiente l'omissione o la nullità della notificazione degli atti che devono essere notificati alla parte contumace a norma dell'art. 292 c.p.c., poiché l'interessato – in considerazione del tenore della disposizione del secondo comma dell'art. 327 e della sua finalità (limitare l'eccezione alla formazione del giudicato ai soli casi in cui il contumace non abbia avuto in alcun modo conoscenza del processo) – ha l'onere di provare anche la nullità della citazione introduttiva o della sua notificazione e la mancata conoscenza del processo a causa delle nullità considerate dalla norma. Ne consegue che, in difetto di queste condizioni, la decadenza dall'impugnazione si verifica anche con riferimento alle domande nuove proposte nei confronti del contumace che allo stesso non siano state notificate in violazione dell'art. 292. (Nella specie, in una controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni relativi ad un incidente stradale, la domanda nuova era stata proposta dalla compagnia assicuratrice contro l'«assicurato», rimasto contumace, per rivalersi di quanto corrisposto agli attori).

Cass. civ. n. 8821/1991

La mancata dichiarazione di contumacia della parte costituitasi mediante procuratore privo di ius postulandi non esclude la situazione di effettiva contumacia della parte medesima e, quindi, la sua possibilità di chiedere – ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 294 c.p.c. – la rimessione in termini per riproporre difese ed eccezioni che, prive di valore in quanto proposte dal procuratore suddetto, sono precluse al momento della (successiva) regolare costituzione della stessa parte, restando escluso che, in mancanza di detta remissione, tale preclusione possa essere superata dalla dichiarazione, nell'atto della regolare costituzione, di far proprie tutte le eccezioni e difese già dedotte dal difensore privo di ius postulandi, stante l'inapplicabilità alla procura alle liti dell'istituto della ratifica, che, in ogni caso, non potrebbe incidere sui diritti dei terzi (art. 1399, secondo comma, c.c.) e cioè sulle decadenze già verificatesi ex art. 416 c.p.c.

Cass. civ. n. 12177/1990

Salva l'ipotesi della concessa rimessione in termini, prevista dall'art. 294 c.p.c., il convenuto contumace che si costituisce dopo che l'altra parte ha ottenuto l'ammissione della prova testimoniale, non può più proporre la prova contraria diretta od indiretta, nel senso che, dovendo il contumace tardivamente comparso accettare la causa nello stato in cui si trova, la costituzione in giudizio non ha alcun effetto restitutorio se non intervenga in suo favore la rimessione in termini nei limiti e secondo i presupposti del citato art. 294.

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