Cass. civ. n. 16 del 4 gennaio 1977

Testo massima n. 1


Le parti sono libere di scegliere per i loro contratti, tra le forme ammesse dalla legge, quelle che ritengono più rispondenti ai loro interessi. Pertanto, scelta, di accordo fra le parti, la forma della scrittura privata per una compravendita di immobili, nessuno dei contraenti può imporre all'altro di stipulare all'uopo un atto pubblico. Né a diversa conclusione si perviene ponendo l'accento sull'interesse dei contraenti, nelle compravendite immobiliari, di trascrivere il contratto per conseguire i noti effetti favorevoli derivanti dalla trascrizione, perché tale interesse può essere soddisfatto mediante l'accertamento, nelle forme di legge, dell'autenticità delle firme apposte alla scrittura privata.

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