Cass. civ. n. 117 del 15 gennaio 1972

Testo massima n. 1


Per la vendita dei beni mobili — ed anche delle macchine per il cui trasferimento non è richiesta la trascrizione — la regola è quella generale della libertà delle forme, ond'è che essa può essere stipulata anche oralmente senza il rilascio di documenti ed il semplice accordo verbale è titolo idoneo al trasferimento, a nulla rilevando che tale convenzione non sia seguita dal rilascio di una fattura, di una quietanza o di un analogo documento, che non hanno alcuna incidenza sulla perfezione del contratto ma mirano unicamente a regolare gli effetti fiscali della vendita a norma della legge istitutiva dell'IGE.

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