Cass. civ. n. 13634 del 23 dicembre 1992
Testo massima n. 1
L'onere della notificazione dell'atto di gravame personalmente agli eredi della parte contumace in primo grado e successivamente deceduta (art. 330 ultimo comma c.p.c.) resta insensibile alla eventuale difficoltà dell'appellante di identificare detti eredi ed il relativo recapito, trattandosi di circostanze riverberantesi in pregiudizio dell'istante, e comunque non idonea ad introdurre deroghe al principio del contraddittorio, né può trovare equipollente nella citazione in secondo grado dell'acquirente a titolo particolare del diritto controverso, non ostando la successione a titolo particolare al subingresso degli eredi nel processo, quali parti anche in senso sostanziale (fino a che non si formi l'accordo estromissorio contemplato dal terzo comma dell'art. 111 c.p.c.).
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