Cass. civ. n. 13634 del 23 dicembre 1992

Testo massima n. 1


L'onere della notificazione dell'atto di gravame personalmente agli eredi della parte contumace in primo grado e successivamente deceduta (art. 330 ultimo comma c.p.c.) resta insensibile alla eventuale difficoltà dell'appellante di identificare detti eredi ed il relativo recapito, trattandosi di circostanze riverberantesi in pregiudizio dell'istante, e comunque non idonea ad introdurre deroghe al principio del contraddittorio, né può trovare equipollente nella citazione in secondo grado dell'acquirente a titolo particolare del diritto controverso, non ostando la successione a titolo particolare al subingresso degli eredi nel processo, quali parti anche in senso sostanziale (fino a che non si formi l'accordo estromissorio contemplato dal terzo comma dell'art. 111 c.p.c.).

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE