Cass. pen. n. 5060 del 20 dicembre 2023

Testo massima n. 1


ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Procedimento di ottemperanza ex art. 35-bis, comma 5, ord. pen. - Cessazione della detenzione o esaurimento del titolo detentivo - Rilevanza - Conseguenze.


In tema di ordinamento penitenziario, la cessazione della detenzione o l'esaurimento del titolo detentivo producono l'inefficacia delle determinazioni assunte nei provvedimenti per i quali sia stata richiesta l'ottemperanza ex art. 35-bis, comma 5, ord. pen., con conseguente inammissibilità sopravvenuta del relativo procedimento. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, a fronte del venir meno del titolo, è irrilevante la permanenza della detenzione per altra causa).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 17167 del 2022

Normativa correlata

Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis com. 5 CORTE COST. PENDENTE

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