Cass. pen. n. 5060 del 20 dicembre 2023
Testo massima n. 1
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Procedimento di ottemperanza ex art. 35-bis, comma 5, ord. pen. - Cessazione della detenzione o esaurimento del titolo detentivo - Rilevanza - Conseguenze.
In tema di ordinamento penitenziario, la cessazione della detenzione o l'esaurimento del titolo detentivo producono l'inefficacia delle determinazioni assunte nei provvedimenti per i quali sia stata richiesta l'ottemperanza ex art. 35-bis, comma 5, ord. pen., con conseguente inammissibilità sopravvenuta del relativo procedimento. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, a fronte del venir meno del titolo, è irrilevante la permanenza della detenzione per altra causa).