Cass. civ. n. 6809 del 4 giugno 1992
Testo massima n. 1
Nella controversia promossa dal lavoratore licenziato per superamento del periodo di comporto, la deduzione, da parte del lavoratore medesimo, di un numero di giorni di assenza inferiore a quello indicato dal datore di lavoro convenuto configura non una mera difesa ma una vera e propria controeccezione, la quale, ancorché non soggetta a preclusione ai sensi dell'art. 414 c.p.c. in quanto determinata dall'esigenza di contrastare le eccezioni e difese del convenuto, deve tuttavia essere formulata non oltre l'udienza di discussione di cui all'art. 420 c.c., ostando alla sua proponibilità in appello il divieto sancito dall'art. 437, secondo comma, dello stesso codice.
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