Cass. civ. n. 5064 del 17 febbraio 2023

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Deroga ex art. 5, comma 4 ter, del d.lgs. n. 368 del 2001 al divieto di superamento del limite massimo di trentasei mesi - Attività stagionali - Individuazione ad opera della contrattazione collettiva - Modalità - Elencazione specifica - Necessità - Fattispecie.


In tema di successione di contratti di lavoro a tempo determinato, la deroga - ex art. 5, comma 4-ter, del d.lgs. n. 368 del 2001 - al divieto di superamento del limite massimo di trentasei mesi di durata cumulativa dei contratti, riguardante attività stagionali, ossia preordinate ed organizzate per un espletamento temporaneo (limitato ad una stagione), presuppone, ai fini della sua operatività, che la contrattazione collettiva, in attuazione della delega conferitale dalla citata disposizione normativa, elenchi specificatamente le predette attività. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata - che aveva ritenuto non operante la deroga - sul rilievo che l'art 30 del c.c.n.l. per il personale di terra del trasporto aereo e delle attività aereoportuali dell'8 luglio 2010, applicabile alla fattispecie, conteneva un tautologico rinvio all'art. 2 del menzionato d.lgs., che regola in generale la possibilità di apporre un termine al contratto di lavoro per le società di trasporto aereo e dei servizi di terra, attribuendo alla normale attività dell'impresa una generica connotazione di stagionalità).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 31066 del 2021

Normativa correlata

Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 5 com. 4
DPR 07/10/1963 num. 1525 CORTE COST.
Contr. Coll. 08/07/2010 art. 30
Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 2 CORTE COST.

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