Cass. pen. n. 50684 del 29 settembre 2023

Testo massima n. 1


RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - Mandato di arresto europeo - Diritto dell'imputato alla difesa tecnica nel processo - Appartenenza al novero dei diritti fondamentali di cui all’art. 6 del TUE - Soggetto condannato “in absentia” senza essere assistito da alcun difensore – Facoltà del condannato di ottenere la ripetizione del giudizio con le garanzie difensive – Sufficienza – Facoltà per lo Stato richiesto di rifiutare la consegna – Condizioni – Rinvio pregiudiziale alla CGUE.


In tema di mandato di arresto europeo, va sottoposta alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 T.F.U.E., la risoluzione delle seguenti questioni pregiudiziali: a) se l'art. 6 T.U.E. deve essere interpretato nel senso che il diritto dell'imputato alla difesa tecnica in un processo criminale sia annoverato tra i diritti sanciti dalla Carta di Nizza ed i diritti fondamentali garantiti dalla CEDU e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri dell'Unione europea, che esso riconosce come principi generali del diritto dell'Unione e che la decisione quadro del Consiglio dell'Unione Europea 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo ed alle procedure di consegna tra Stati membri, obbliga a rispettare; b) se, in caso affermativo, il diritto dell'imputato alla difesa tecnica in un processo criminale possa ritenersi comunque rispettato qualora la sentenza di condanna sia stata pronunziata nei confronti di un imputato assente e non assistito da alcun difensore, di sua fiducia o nominato dal giudice procedente, sebbene soggetta al diritto potestativo dell'imputato stesso, una volta consegnato, di ottenere la ripetizione del giudizio con le garanzie difensive; c) se, di conseguenza, l'art. 4-bis della decisione quadro del Consiglio UE 2002/584/GAI, introdotto dalla decisione quadro del Consiglio UE 2009/299/GAI del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che lo Stato richiesto della consegna abbia la facoltà di rifiutare l'esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, se l'interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, anche quando sussistano le condizioni di cui al par. 1, lett. d), dello stesso art. 4-bis, ma l'interessato non sia stato assistito da un difensore, nominato di sua fiducia o di ufficio dal giudice procedente.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 7275 del 2021

Normativa correlata

Tratt. Internaz. 13/12/2007
Legge 22/04/2005 num. 69 art. 6 com. 1
Decisione Consiglio CEE 13/06/2002 num. 584 art. 4 bis
Decisione Consiglio CEE 26/02/2009 num. 299
Legge 02/08/2008 num. 130 CORTE COST.
Costituzione art. 24 com. 2
Costituzione art. 111
Legge 22/04/2005 num. 69 art. 2
Decisione Consiglio CEE 13/06/2002 num. 584 art. 1 com. 3
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 3 lett. C
Direttive Commissione CEE 22/10/2013 num. 48
Decreto Legisl. 02/02/2021 num. 10 CORTE COST. PENDENTE

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