Cass. civ. n. 5713 del 20 maggio 1993

Testo massima n. 1


Una consolidata situazione di ridotta capacità lavorativa, derivante da uno stato morboso ed avente il carattere della permanenza o dell'imprevedibilità della sua durata, autorizza il datore di lavoro a recedere dal rapporto, ai sensi dell'art. 1464 c.c., in mancanza di un suo apprezzabile interesse alle future prestazioni lavorative (ridotte), non rilevando l'eventuale successivo recupero, da parte del lavoratore, della propria (piena) idoneità fisica. L'accertamento del giudice del merito in ordine alla sussistenza (o no) della predetta situazione d'inabilità è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi.

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