Art. 1464 – Codice civile – Impossibilità parziale

Quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto [1373] qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale [1181].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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